Acquisto di nuove navi o ammodernamento delle flotte esistenti. Incentivi
Pubblicato il 06 ottobre 2022
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Definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile i criteri di ammissibilità al finanziamento e le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo, di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari, riconosciuto per gli armatori che rinnovano o ammodernano le navi, anche in fase di costruzione delle stesse.
Nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, sono state disposte risorse per realizzare interventi per complessivi 500 milioni di euro finalizzati ad incentivare l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento delle flotte esistenti (o in corso di costruzione) da parte degli armatori operanti nei porti italiani ed europei, al fine di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, con interventi quali sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.
Si intende, precisa il decreto MiMS prot. 290 del 21 settembre 2022, che l’attuazione della misura rimane subordinata al conseguimento della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità della stessa.
Le risorse sono destinate, fino ad esaurimento e per le annualità di riferimento:
- quanto ad euro 250 milioni agli interventi di rinnovo della nave (costruzione di nuove unità navali dotate di una tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale);
- quanto ad euro 250 milioni agli interventi a basso impatto ambientale di completamento della nave in fase di costruzione o di ammodernamento;
Nell’ambito delle risorse suddette, 50 milioni di euro sono riservati ai medesimi interventi se realizzati su unità navali operanti in ambito portuale italiano.
Beneficiari delle risorse
Le risorse devono essere destinate alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del Codice della navigazione, con organizzazione stabile nel territorio italiano.
Le navi ammesse a contributo, per i cinque anni successivi all’erogazione del saldo dell’agevolazione, devono essere operative sul territorio nazionale tramite collegamenti marittimi che comprendano un porto italiano e con traffico verso porti europei e/o mediterranei ovvero ad operare in ambito portuale italiano.
Inoltre, per i cinque anni successivi all’erogazione definitiva del contributo, occorre impegnarsi a mantenere la nave oggetto di contributo iscritta negli appositi registri.
Costi ammessi
Nell’ambito degli interventi ammissibili sono ammessi a contributo:
- i costi relativi alla costruzione di nuove unità navali a scafo metallico dotate di tipologia di impianto di propulsione a basso impatto ambientale volto alla riduzione delle emissioni inquinanti ed alla sostenibilità ambientale della navigazione;
- nel caso di completamento di nuove unità navali in fase di costruzione, modificazione e trasformazione delle unità navali esistenti, i costi relativi ai soli lavori ed alle sole componenti a basso impatto ambientale volte alla riduzione delle emissioni inquinanti ed alla sostenibilità ambientale della navigazione.
Entità dell’aiuto
Si distinguono i contributi concessi a seconda che si riferiscano a costruzione di nuove navi o al completamento o ammodernamento delle navi.
Costruzione di nuove navi: 30 per cento dei costi per le navi costruite nei Paesi membri Ue e un ulteriore 10 per cento dei costi rispetto a quanto previsto in caso di demolizione di una nave di pari tipologia e di tonnellate di stazza lorda internazionale almeno pari al 70% di quella della nuova unità navale in costruzione per la quale si richiede l’agevolazione.
Completamento o ammodernamento delle navi: la percentuale varia in funzione del completamento di un’unità navale in corso di costruzione, dei lavori di trasformazione e dei lavori di modificazione.
Domande di ammissione al contributo
La domanda di ammissione deve indicare la graduatoria, la tipologia di intervento, la normativa applicabile ai sensi della quale si richiede il contributo e l’entità del contributo
richiesto. Va utilizzato il modello allegato al decreto 21/9/2022.
E’ obbligatorio presentare la domanda di ammissione ed i relativi allegati per ciascuna unità navale per la quale richiede il contributo; non sono ammesse domande cumulative.
La domanda va inviata esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it. E’ necessaria la sottoscrizione digitale del rappresentante legale.
SCADENZA: Il termine finale di presentazione delle istanze è il 21 novembre 2022, ore 13.00.
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