Ace a tutto campo per le imprese neocostituite

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L'Ace (aiuto alla crescita economica), introdotto dall'articolo 1 del Decreto legge n. 201/2011 per favorire lo sviluppo economico, comporta agevolazioni rilevanti qualora venga applicato a società di nuova costituzione in quanto tutto il patrimonio conferito va considerato come incremento che va a produrre parte di reddito soggetto a detassazione.

Il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese, attivabile sia in caso di apporto dei soci che in caso di rinuncia alla distribuzione degli utili, funziona mediante una riduzione del reddito tassabile in misura pari al rendimento nozionale del nuovo capitale investito. Il calcolo per individuare l'importo da sottrarre parte dalle variabili che sono:

- il coefficiente pari al 3% per i primi 3 anni di applicazione ed in seguito fissato da apposito decreto;
- l'ammontare del nuovo capitale investito che va preso come base per misurare il coefficiente.

Il risultato così ottenuto costituisce la quota di reddito detassato.

A poter applicare l'Ace sono le società di capitali o di persone, le imprese individuali, gli enti commerciali (tranne quelli dell'articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir) e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'incremento di capitale va determinato in base al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010 al netto dell'utile di periodo.

Si specifica che i conferimenti dei soci devono essere effettuati in denaro e ragguagliati, mentre tra gli utili accantonati a riserva vanno esclusi quelli destinati a riserve non disponibili quali le riserve da acquisto di azioni proprie. Non possono essere computati ai fini Ace gli aumenti di capitale sociale deliberati e sottoscritti ma non versati entro la chiusura del singolo periodo d'imposta.

I conferimenti che danno luogo al beneficio sono: gli aumenti di capitale sociale, i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili. Non rilevano, invece, i finanziamenti, anche infruttiferi, poichè in effetti si sostanziano in debiti e non in apporti.

Il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate; i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Occorre poi considerare le variazioni in diminuzione che, operando una riduzione del patrimonio netto, comportano una diminuzione del capitale da cui calcolare il rendimento nozionale. Tali variazioni sono: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Al contrario, non assumono importanza le riduzioni del patrimonio netto dovute a perdite poichè viene a mancare l'attribuzione ai soci.

L'Ace potrà essere inserito nella dichiarazione Unico 2012 per il periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2011.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Sull'apporto in denaro è decisivo il versamento - Corsini, Landuzzi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Le attribuzioni ai soci riducono il beneficio - Meneghetti
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Ace con effetto immediato per chi rafforza il capitale - Miele, Ranocchi

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