Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone: flusso Uniemens
Pubblicato il 11 giugno 2024
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Con il messaggio 11 giugno 2024, n. 2199, l’Inps fornisce nuove istruzioni ai datori di lavoro in merito agli obblighi contributivi e alla corretta gestione dei flussi Uniemens per i lavoratori subordinati distaccati, in conformità alle disposizioni previste dall’Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone.
Accordo sicurezza sociale Italia-Giappone
Di cosa si tratta?
A partire dal 1° aprile 2024 è in vigore l'Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Giappone.
Il predetto accordo disciplina i rapporti tra i due Paesi sia in materia di legislazione applicabile – distacco e proroga del distacco – sia in materia di presentazione e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche e di esportabilità delle pensioni.
L'accordo facilita la trasmissione delle domande di prestazione tra l'INPS e il Japan Pension Service (JPS), migliorando il flusso di informazioni e dei dati tra le due istituzioni, pur non essendo prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e in Giappone, ai fini pensionistici.
L’accordo in trattazione si applica:
- ai lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese, che sono occupati in Italia;
- ai lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano, che sono occupati in Giappone;
- alle persone residenti in uno dei due stati contraenti che hanno prestato, e/o prestano, la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o in Giappone e ai loro familiari e superstiti.
Istruzioni operative
I datori di lavoro sono tenuti al rispetto delle nuove istruzioni fornite dall’Istituto Previdenziale a decorrere dal mese di giugno 2024, al fine di adempiere correttamente all’assolvimento degli obblighi contributivi e all’esposizione dei lavoratori subordinati distaccati nell’Uniemens.
Vediamo di seguito le due diverse modalità di contribuzione.
Lavoratori distaccati dall'Italia in Giappone
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Lavoratori italiani distaccati in Giappone: |
La contribuzione dovrà essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di sicurezza sociale. A tal fine, sarà necessario aprire una posizione contributiva specifica contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z". Poiché la contribuzione alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non è applicabile, si userà anche il codice "1C" per l'esonero dalla contribuzione dovuta alla CUAF.
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ATTENZIONE: Per i periodi di aprile e maggio 2024, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura per la regolarizzazione (DMVig).
Forme assicurative non rientrati nell’accordo
Per le assicurazioni non coperte dall'Accordo, gli obblighi contributivi devono rispettare la normativa vigente in Italia.
Se il lavoratore distaccato è assicurato anche per la disoccupazione involontaria nel paese di origine, ciò deve essere indicato nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (articolo 13 dell'Accordo).
Le indicazioni da utilizzare sono:
- modulo “IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia;
- modulo “JPN/IT/101” per coloro che sono distaccati dal Giappone.
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