Accordo bilaterale sulla previdenza sociale Italia-Turchia

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Accordo bilaterale sulla previdenza sociale Italia-Turchia

Con messaggio n. 5592 del 7 settembre 2015, l’INPS ha fornito le prime istruzioni in materia di prestazioni di maternità e malattia in denaro, comprese la tubercolosi e la disoccupazione, a seguito dell’accordo bilaterale tra Italia e Turchia sulla previdenza sociale, in vigore dal 1° agosto 2015.

L’’Istituto ha chiarito che l’accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:

  1. assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
  2. assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
  3. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  4. assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  5. regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto concerne la legislazione turca, l’Accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:

  1. invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
  2. invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
  3. invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  4. invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso fondi (esclusi i dipendenti pubblici e il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399), di cui all’Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506.

Prestazioni di maternità e malattia in denaro, compresa la tubercolosi

Il messaggio evidenzia che l’accordo permette la totalizzazione dei periodi contributivi per le prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (malattia, tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della Parte Contraente a carico della quale la prestazione sia richiesta.

Prestazioni di disoccupazione

L’accordo riconosce anche la totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto all’assicurazione contro la disoccupazione.

L’importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall’Istituzione che eroga la prestazione.

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