Acconto Tasi, sanzioni ridotte per chi si ravvede velocemente
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 16 ottobre 2014
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Oggi, 16 ottobre 2014, è l’ultimo giorno utile per il pagamento dell’acconto Tasi da parte di tutti quei contribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili situati nei più dei 5mila comuni, che hanno inviato nei termini le delibere sulle aliquote al Ministero dell’Economia: ossia entro il 10 settembre per poi vederle pubblicate sul sito ministeriale entro il 18 settembre 2014.
Le incertezze che hanno accompagnato i contribuenti verso questo adempimento hanno portato ad immaginare fin da subito una tutela nei loro confronti.
Chi non riesce a pagare entro oggi, può sanare la violazione con il ravvedimento operoso, che è consentito anche nel caso si fosse pagato meno del dovuto a causa delle difficoltà incontrate nei calcoli.
Sanatoria
È possibile, dunque, in caso di omesso oppure insufficiente versamento dell’acconto Tasi di ottobre regolarizzare la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui al Dlgs n. 471/1997, analogamente a quanto previsto per la Tari e per l’Imu.La sanatoria è tanto più efficace quanto più ci si ravvede spontaneamente e si procede subito con il versamento.
Quindi, in caso di ravvedimento “sprint”, ossia di versamento eseguito entro i primi 14 giorni, si potrà pagare la mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali al saggio dell'1%.
Nel caso in cui, invece, si sceglie la strada del ravvedimento “breve”, con il versamento eseguito entro i 30 giorni dalla violazione, la sanzione ridotta sarà pari al 3% (1/10 del 30%), mentre se si opta per il ravvedimento “lungo”, entro un anno, la sanzione sarà dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).
Il ravvedimento si perfezionerà nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario.
Considerando i diversi termini entro cui si può sanare l’irregolarità (14 gg, 30 gg o un anno), per definire la misura della sanzione che si dovrà pagare fa fede la data dell'ultimo versamento.
Tasi sospesa secondo i commercialisti
Facendo seguito ad una specifica disposizione adottata negli anni passati per Ici e Imu, la Fondazione nazionale dei commercialisti chiede di sospendere il tributo in caso di fallimenti e di liquidazioni coatte.In particolare la Fondazione auspica che venga sospeso il pagamento della Tasi per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
Alla base di tale richiesta, la necessità di offrire un aiuto concreto a quanti si trovano ad affrontare una situazione di crisi economica. Si richiede a tal fine, dunque, un intervento amministrativo in grado di chiarire la questione.
- ItaliaOggi, p. 38 - Niente Tasi se c’è stato fallimento - Cerisano - www.fiscooggi.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Tasi, 14 giorni di tempo per il ravvedimento sprint - Morina, Morina - rassegnastampa.gabetti.it
- cndcec.it - Tasi, sospendere i pagamenti per i fallimenti
- ItaliaOggi, p. 38 - Tasi, acconto con mini sanzione se il ravvedimento è veloce - Trovato
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