Acconto Iva 2017 alla cassa

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Acconto Iva 2017 alla cassa

Si avvicina la scadenza del 27 dicembre entro la quale si deve versare l'acconto Iva 2017, potendo scegliere di effettuare i calcoli con il metodo storico, analitico o previsionale.

Metodi di calcolo dell'acconto Iva

Con il metodo storico, l'acconto Iva da versare è pari all’88% dell’Iva versata, o che si sarebbe dovuto versare, per dicembre dell’anno precedente (o ultimo trimestre dell’anno precedente, per i trimestrali).

Con il metodo analitico, l'acconto Iva è pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni annotate nel registro delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2017 (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali), al netto dell'Iva detraibile nello stesso periodo.

Con il metodo previsionale, l'acconto Iva è pari all’88% dell’ammontare dell’Iva da versare “per lo stesso mese” o trimestre “dell’anno in corso”. Pertanto, l’acconto pagato non deve essere inferiore all’88% di quanto sarà dovuto per dicembre 2017 o quarto trimestre 2017.

Convenienza

In base ai primi dati raccolti, per l'acconto Iva relativo all'ultimo mese o trimestre di quest'anno - in scadenza il 27/12/2017 – sembrerebbe più conveniente applicare il metodo previsionale con il versamento di almeno l'88% di quanto sarà dovuto per il periodo, rispetto al metodo storico o a quello analitico, visto che i clienti stanno sollecitando i propri fornitori ad emettere/ricevere le fatture entro la fine dell'anno, così da poter detrarre la relativa Imposta nell'ultima liquidazione del 2017.

Applicando il metodo previsionale, però, si deve fare attenzione al fatto che l'importo su cui calcolare l'88% sia “al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente”, in quanto solo in questo modo si potrà rendere omogenea la base imponibile di questo metodo con quella che si utilizza in caso di scelta del metodo storico.

Mancanza di liquidità per pagare l'acconto

In ipotesi di omesso versamento dell'acconto Iva da parte del contribuente, per cause legate alla mancanza di liquidità, potrebbe essere esclusa la sanzione tributaria e l'eventuale responsabilità penale, se il contribuente riesce a provare con puntualità che si tratta di una circostanza anomala ed a lui estranea ed, inoltre, di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la crisi di insolvenza.

Anche la recente giurisprudenza è intervenuta a sostegno dei contribuenti fissando dei principi di diritto a favore di una possibile difesa in ipotesi di omesso versamento.

Resta, comunque, onere del contribuente dimostrare di non essere stato in grado di fronteggiare la crisi di liquidità con altre misure idonee e che – per cause indipendenti dalla sua volontà – non è riuscito a reperire le risorse necessarie per il pagamento nonostante abbia fatto tutto il possibile.

In caso contrario, per l’omesso versamento dell’Iva 2016, entro il prossimo 27 dicembre, per un importo superiore a 250mila euro, scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni.

Tuttavia, anche in materia penale, non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore (articolo 45 del Codice penale).

Anche in
  • eDotto.com – Edicola 18 dicembre 2017 - Chiarimenti per l’acconto Iva dei soggetti tenuti allo split payment – Pichirallo

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