Accoglienza secondo gli obblighi internazionali. Non basta a negare l’asilo
Pubblicato il 17 novembre 2017
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Gli Stati membri dell’Unione europea non possono negare asilo al richiedente, sulla presunzione che il richiedente sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei assunti dal Paese verso il quale dispongono il trasferimento, senza accertarsi che la misura non equivalga, nella pratica, a refoulement.
Di tali essenziali valori di civiltà giuridica - riconosciuti non solo dai regolamenti e dai trattati UE, oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche dalle Corti Supreme quali principî di diritto consuetudinario, fonti primarie del diritto internazionale - deve farsi attento e rigoroso custode anche il giudice nazionale. E nella specie, il giudice amministrativo, al quale non è affatto estranea, nel nostro sistema di garanzie giurisdizionali, la tutela dei diritti fondamentali della persona.
E’ tutto quanto enunciato dal Consiglio di Stato, Sezione terza, accogliendo il ricorso di un soggetto - fuggito dal proprio Paese di origine a causa di una gravissima instabilità politica – avverso il provvedimento del ministero dell’Interno di trasferimento il Bulgaria (quale Stato competente a decidere sulla proposta domanda di protezione internazionale).
Niente trasferimento, se vi sono dubbi sulle condizioni di accoglienza
Nel caso de quo, il Collegio amministrativo – si legge nella sentenza n. 5085 del 3 novembre 2017 – non può esimersi dal rilevare che, di fronte al dubbio circa le carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza, il trasferimento dell’odierno richiedente asilo in Bulgaria, si ponga in contrasto con l’art. 3, par. 2 Regolamento UE n. 604/2013 e con l’art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non garantisce con certezza (o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio) il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente. Con il rischio, tra l’altro, che lo stesso venga sottoposto, per ragioni di ordine pubblico ed in attesa che la sua domanda sia esaminata, a forme più o meno stringenti di detenzione amministrativa nei centri di accoglienza.
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