Accise gasolio settore trasporto. Domande rimborso 1° trimestre 2024
Pubblicato il 02 aprile 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’Agenzia delle Dogane, con informativa n. 172030/RU del 20 marzo 2024, informa che per quanto riguarda il settore dei trasporti le dichiarazioni di rimborso necessarie alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo del 2024, possono essere presentate dal 1° al 30 aprile 2024.
Il beneficio fiscale in questione consiste nella possibilità di richiedere la restituzione di una parte dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio.
Sul sito web dell’Agenzia è stato, quindi, messo a disposizione anche il software, oltre alle istruzioni necessarie per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2024, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.
NOTA BENE: Il software è stato aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024 ed è disponibile all’indirizzo www.adm.gov.it.
Gasolio per autotrasporto, importo e rimborso
L’Informativa n. 172030/RU evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Sono riportati nel dettaglio anche i soggetti beneficiari dell’agevolazione in questione.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto indicati nell’Informativa del 20 marzo 2024 sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.
Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso
Gli esercenti interessati al rimborso possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., seguendo le seguenti modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio:
- gli esercenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito www.adm.gov.it, nella specifica sezione.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;
oppure:
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell'Agenzia dlle Dogane nella sezione “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2023
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: