Accesso e trasparenza nelle P.a. dopo il "Decreto trasparenza” e le Linee guida
Pubblicato il 27 aprile 2017
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E’ stato approvato in via definiva dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016 (serie generale n. 132), il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante la Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Il Decreto in questione, entrato in vigore il 23 giugno 2016, interviene come correttivo della Legge n. 190/2012 (c.d. “anticorruzione”) e del D.Lgs. n. 33/2013, ed è il primo degli undici decreti attuativi previsti dalla nuova riforma della Pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015).
Tra le innovazioni di maggior rilievo - in sintesi - l’introduzione della nuova procedura di accesso civico (ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013) ai dati e documenti pubblici, consistente nella possibilità, per il cittadino, di richiedere anche dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (procedura ispirata al modello anglosassone del Freedom of information act, anche detto Foia).
L’accoglimento o il rifiuto all'accesso dovranno essere contenuti in un provvedimento espresso da motivare, mentre viene eliminato il c.d. silenzio – rifiuto (ossia il rigetto tacito della domanda decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa). Ed ancora, la regola generale diviene il libero accesso, mentre il rifiuto potrà intervenire solo quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi pubblici o privati.
Decreto legislativo n. 97/2016 c.d. “trasparenza”, principali novità
Di seguito, nel dettaglio, le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016.
1.Viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D.Lgs. n. 33/2013, che non solo individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza facenti capo alle P.a., ma assicura altresì la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni - nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti - tramite l’accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.a. medesime.
Inoltre, il Decreto trasparenza trova applicazione, oltre che alle P.a. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, anche (ed in quanto compatibile):
a) agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico, fatte salve le società quotate.
2. Diviene strutturale il sito denominato “Soldi pubblici”- gestito dall’AgID e dal Ministero dell’economia e delle finanze - attraverso cui è permesso al cittadino consultare le spese ed i pagamenti sostenuti dalle P.a., in relazione alla tipologia di spesa ed all'ambito temporale di riferimento, con possibilità di effettuare un monitoraggio costante.
3. Come sopra anticipato, si prevede una nuova forma di accesso civico da parte di chiunque, a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nell'osservanza dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.a. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.
4. Le banche dati detenute dalle P.a. aventi ad oggetto dati, informazione e documenti di pubblicazione obbligatoria, devono essere rese pubbliche entro un anno dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, onde consentire ai soggetti a ciò obbligati, di indicare sul proprio sito istituzionale (nella Sezione Amministrazione trasparente) il collegamento ipertestuale alle stesse banche dati.
5. Viene soppresso l’obbligo per le P.a. di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in un’apposita Sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
6. Quanto agli obblighi di pubblicazione:
- si sopprime l’obbligo di pubblicare i dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio;
- si estende l’obbligo delle P.a. di pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito) ed ai titolari di incarichi dirigenziali (compresi gli emolumenti), a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la sola pubblicazione del curriculum vitae. Ribaditi anche la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati relativi alle collaborazioni e consulenze esterne;
- si prevede, inoltre, l’obbligo per le P.a. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio ed i dati relativi alla sua distribuzione;
- si estende l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate.
7. In conseguenza della indicata soppressione dell’obbligo di redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, vengono modificate le disposizioni che individuano i compiti del Responsabile per la trasparenza e si estende ai dirigenti responsabili delle P.a. il compito di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto previsto nel Decreto in esame.
8. Si attribuisce all’Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) il potere di ordinare, nei confronti della P.a. eventualmente inadempiente, l’ostensione, entro il termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (costituente illecito disciplinare) all’ufficio disciplinare della P.a., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile o dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
8. Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale – causa di responsabilità per danno all'immagine della P.a., nonché elemento di valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio – oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione all'accesso civico.
Linee guida accesso civico generalizzato
Sempre in tema di trasparenza, il Consiglio dell’Anac ha approvato, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, c.d. Foia.
Eccezioni all'accesso generalizzato
Il presente documento - che ha ottenuto l’intesa del Garante della Privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata ed ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali – provvede ad elencare le varie eccezioni all’obbligo di trasparenza da parte delle P.a., tra le quali si annoverano:
- il segreto professionale degli avvocati;
- il segreto bancario di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 385/1993;
- le disposizioni sui contratti secretati di cui all'art. 162 D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti);
- il segreto scientifico ed industriale di cui all’art. 623 c.p.;
- il segreto sul contenuto della corrispondenza ex art. 616 c.p.;
- il segreto professionale ex art. 622 c.p. e 200 c.p.p.;
- il segreto istruttorio in sede penale di cui all'art. 329 c.p.p.
Vi sono poi ulteriori ipotesi di dati sottratti all’accesso generalizzato, di cui alla normativa sulla trasparenza, con oscuramento delle relative informazioni. Trattasi in particolare dei dati:
- idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8 D.Lgs. n.196/2003 e art. 7-bis, comma 6, D. Lgs n. 33/2013);
- idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26 comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).
Linee guida obblighi di pubblicità e trasparenza
Nella medesima seduta del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell’Anac ha contestualmente approvato le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n 97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo ivi stabilite, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti (che d’ora in poi saranno irrogate direttamente dall’Anac) e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.
Quadro delle norme |
art. 616 c.p.; art. 622 c.p.; art. 623 c.p; art. 200 c.p.p.; art. 329 c.p.p.; D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016; Legge n. 190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; Legge n. 124/2015; D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. n. 385/1993; D.Lgs. n. 50/2016; D.Lgs. n. 196/2003; Anac – Linee guida accesso civico generalizzato – Delibera n. 1309 del 28/12/2016; Anac – Linee guida obblighi di pubblicità e trasparenza – Delibera n. 1310 del 28/12/2016. |
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