Accertamento sintetico, il Dm 10 settembre 1992 non si discute

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La Ctp Alessandria, con la sentenza n. 13 del 22 febbraio 2011, ha stabilito che al contribuente non è dato di contestare l’accertamento sintetico attraverso la dimostrazione che i coefficienti indicati dal Dm 10 settembre 1992, applicati per desumere il reddito riferibile ad un’auto, si discostano dalle tabelle pubblicate dall’Aci sui costi di mantenimento degli autoveicoli.

I giudici spiegano che tali coefficienti costituiscono una presunzione legale relativa: non è superata da prova contraria. Non sta al contribuente la contestazione del Dm; l’interessato può solo provare che il maggior reddito deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte come imposta o da poste che non concorrono alla base imponibile.
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