Accertamento. Per la corretta determinazione dell’avviamento vanno valutati anche i fattori soggettivi

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Non possono essere emanati avvisi di accertamento finalizzati alla rideterminazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore dell’avviamento, in caso di cessioni di azienda, in cui si applicano metodi automatici che non rispecchiano l’effettiva realtà economica della società contribuente.

La precisazione giunge dai giudici della Ctr Lombardia che, con la sentenza n. 16/15/12, confermando la decisione di primo grado, ribadiscono come nel valutare il valore dell’avviamento dell’azienda trasferita non ci si possa basare su metodi di calcolo puramente matematici (si veda per esempio quello reddituale adottato nella fattispecie in esame, che parte dal considerare il reddito medio dell'ultimo triennio per poi moltiplicarlo per un coefficiente pari a 3), ma si debbano prendere in considerazione anche fattori diversi, che come riportato in sentenza devono essere “inerenti alla personalità dell'imprenditore, al suo apporto/impulso lavorativo, alle sue qualità commerciali, alla sua capacità di gestione aziendale. Proprio perché le doti personali dell'imprenditore sono fattori non trasferibili, in tal caso è forse più appropriato parlare di qualità dell'imprenditore idonee a incidere sull'avviamento”.

In altri termini, nell’avviamento aziendale rientrano, oltre ai fattori oggettivi, anche tutte quelle capacità soggettive tipiche dell’imprenditore, che soprattutto nelle piccole e medie imprese italiane rappresentano l’elemento distintivo di ciascuna di esse e che per quanto riguarda la valutazione dell’avviamento devono essere tenute debitamente in considerazione data la loro rilevanza. Per tali ragioni – conclude la sentenza della Ctr milanese – per una corretta valutazione dell’avviamento devono essere considerate di volta in volta le diverse peculiarità dell’azienda, tra cui anche l’attitudine prospettica a produrre utili, la cui rilevanza ai fini della valutazione dell’avviamento può risultare decisiva.
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