Accertamento induttivo possibile se il bilancio è poco chiaro e inattendibile

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Con la sentenza n. 19697 del 28 agosto 2013, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di una società che era stata raggiunta da un avviso di accertamento della maggiore Ires, fondato sul fatto che erano state rinvenute dal Fisco imprecisioni sulla formazione del bilancio ed era stata accertata una mancata corrispondenza contabile con le movimentazioni bancarie, sancisce che può essere accertato induttivamente il reddito d’impresa in presenza di un bilancio poco chiaro e non rispondente alla realtà, soprattutto nel caso in cui l’Ufficio finanziario ha come prova estratti conto bancari che non corrispondono alla contabilità societaria.

Secondo il parere dei giudici di legittimità, il fatto che le irregolarità contabili riscontrate siano state così gravi e numerose da portare ad emettere un giudizio di totale “inattendibilità globale delle scritture” legittima l’adozione del metodo induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, che può così procedere anche avvalendosi di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

Il Fisco, infatti, può avvalersi anche di elementi esterni rispetto alle vere e proprie scritture contabili, così come pure di dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. Il fatto che esistano i presupposti per l’applicazione del metodo induttivo – conclude la Corte - non esclude che l’Ufficio possa servirsi, nel corso dello stesso accertamento, del metodo analitico, oppure contemporaneamente di entrambi i metodi di accertamento.
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