Abuso del diritto se c'è solo il vantaggio fiscale
Pubblicato il 08 settembre 2017
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L’avvocato generale della Corte Ue, con le conclusioni della causa C-251/16 depositate il 7 settembre 2017, stabilisce le condizioni che le amministrazioni fiscali devono rispettare per contestare l’elusione mediante abuso del diritto in materia di Iva.
Il vantaggio fiscale non è automaticamente un abuso
Tre le condizioni necessarie per configurare l'abuso:
- deve essere dimostrata la violazione delle pertinenti norme dell’imposta;
- il vantaggio deve essere lo scopo essenziale;
- le operazioni implicate devono essere ridefinite dalle amministrazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che hanno fondato quel comportamento.
Due, invece, i presupposti per dichiarare, da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato membro, l’esistenza di un abuso del diritto Iva:
- presupposto oggettivo, con la verifica che il vantaggio fiscale è contrario allo scopo delle pertinenti disposizioni;
- presupposto soggettivo che accerti che lo scopo essenziale dell’operazione consista nell’ottenere un vantaggio fiscale.
Il vantaggio
Nelle conclusioni dell'Avvocato Generale si spiega che se le operazioni esaminate possono avere una giustificazione economica diversa dal vantaggio fiscale, allora il criterio soggettivo dell’abuso non è soddisfatto.
Sposa, l'avvocato, l'orientamento che indica l'assenza di abuso dove l’operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (sentenza Halifax e Weald Leasing)
Stesso avallo per il criterio oggettivo: affinché si realizzi l’elemento oggettivo, la violazione deve riguardare uno scopo specifico (sentenza Halifax, Part Service e WebMindLicences).
- eDotto.com - Edicola del 4 agosto 2017 - Assonime sull'abuso di diritto che scaturisce da scissioni e conferimenti d'azienda - Moscioni
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