Abuso del diritto non applicabile se c’è evasione

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Abuso del diritto non applicabile se c’è evasione

Se il contribuente non versa le imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio, correttamente qualificato sotto il profilo giuridico da parte dell'Amministrazione finanziaria, risponde solamente di evasione fiscale.

Non può dirsi, in queste ipotesi, che lo stesso abbia posto in essere un’elusione ovvero un comportamento abusivo, volto a conseguire un vantaggio fiscale in ragione di un uso distorto della normativa tributaria.

In detto contesto, quindi, non trovano applicazione le disposizioni di legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna e dell’Ue, in tema di abuso del diritto.

E’ questo il principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione ed enunciato nel testo della sentenza n. 27550 del 30 ottobre 2018.

Comportamento evasivo delle imposte, non elusione

In questa decisione, gli Ermellini hanno affermato di non condividere la qualificazione giuridica della fattispecie, oggetto della specifica controversia, in termini elusivi, per come operata dalla CTR.

Per la Corte, infatti, l’abuso del diritto non poteva trovare applicazione in un caso di evasione, come quello esaminato.

In primo luogo, la Commissione tributaria regionale si era limitata a qualificare giuridicamente il negozio posto in essere dalla società contribuente – originariamente individuato come un contratto di affidamento di testata giornalistica - in termini di finanziamento e ne aveva fatto conseguire la violazione dell’articolo 108, quarto comma, del DPR n. 917/1986 in tema di imposte dirette e quella dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633/1972 in tema di Iva.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, non poteva condividersi la successiva conclusione dei giudici regionali secondo cui l'operazione posta in essere era da considerare abusiva.

Non poteva dirsi, ovvero, che il contratto in esame fosse stato stipulato allo scopo specifico di eludere le norme tributarie ed ottenere un vantaggio fiscale.

La società contribuente, in realtà, si era solamente limitata a porre in essere un comportamento evasivo delle imposte che avrebbe dovuto versare in relazione all’operazione economica posta in essere, senza che da questo potesse derivarsi la realizzazione di un abuso del diritto.

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