A prescindere dalle condizioni di reciprocità ok al risarcimento agli eredi dello straniero deceduto

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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1493 del 2 febbraio 2012, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un uomo tunisino deceduto in un sinistro stradale in Italia, al fine di vedersi riconoscere il diritto ad essere risarciti del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del proprio congiunto.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l’articolo 16 delle disposizioni preliminari del Codice civile - il quale subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo ancora in vigore -  va interpretato in modo costituzionalmente orientato in modo tale da consentire che allo straniero sia sempre consentito domandare al giudice italiano, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta nel nostro Paese.
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