A dicembre appuntamento con l’acconto Iva. Modalità di riversamento all’Erario
Pubblicato il 18 dicembre 2018
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Un appuntamento con le casse del Fisco che si presenta ogni anno è la scadenza per il versamento dell’acconto Iva, da effettuare entro il 27 dicembre.
Tenuti all’obbligo sono i contribuenti Iva che effettuano le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Gli esclusi
Sono esclusi dall’obbligo del versamento in parola coloro che non dispongono o del dato “storico” o di quello “previsionale”, utili per effettuare il calcolo del dovuto.
Sono, inoltre, esonerati i contribuenti:
- che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività;
- che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta;
- per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
- che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- produttori agricoli;
- che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario.
Infine, sono esclusi gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, se non esercitano altre attività soggette ad Iva.
I metodi di calcolo
I contribuenti possono scegliere tra 3 diversi metodi di calcolo: storico, previsionale, analitico.
Utilizzando il metodo storico, va versato un acconto Iva pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente (va considerato il lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente).
Il metodo previsionale tiene conto della stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. L’acconto sarà pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Con il metodo analitico, l’acconto sarà pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (per contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per contribuenti trimestrali).
Come si versa
Il versamento dell’acconto – da effettuare entro il 27 dicembre – va eseguito mediante modalità telematica utilizzando il modello F24; è possibile fruire della compensazione.
I codici tributo da indicare nel modello di versamento sono:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
Il riversamento delle somme per gli intermediari
Con provvedimento del 17 dicembre 2018 l'agenzia delle Entrate ha fissato le date per il riversamento all’Erario degli acconti Iva ricevuti da banche, uffici postali, agenti della riscossione e istituti di pagamento convenzionati.
Il termine ultimo è il 31 dicembre 2018, ore 14,50: la data riguarda gli intermediari autorizzati che incasseranno gli importi in questione nei giorni 20, 21, 24 e 27 dicembre. Le somme vanno trasferite alla Banca d’Italia - sezione di tesoreria dello Stato di Roma – succursale.
Diversi, invece, i termini per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati rendicontativi delle singole giornate.
Gli acconti pagati dai contribuenti devono essere inviati entro il 2 gennaio 2019, se versati il 21 dicembre, entro il 3 gennaio, se versati il 24 dicembre e, infine, entro il 4 gennaio, se corrisposti il 27 dicembre.
Se gli intermediari effettuano con un unico bonifico cumulativo il riversamento all’erario delle somme riscosse il 20, 21, 24 e 27 dicembre, anche il flusso rendicontativo all’Agenzia delle entrate sarà unico per tutte le tre giornate e dovrà essere inviato entro il 31 dicembre 2018.
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