A breve la riforma del processo penale e della legge Pinto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 settembre 2009
Condividi l'articolo:
La commissione Giustizia del Senato esaminerà, a breve, il Ddl di riforma del processo penale. Il disegno di legge, finalizzato sia ad ampliare le garanzie del cittadino, sia ad eliminare le farraginosità del procedimento penale, contiene anche cinque deleghe al Governo in materia di comunicazioni e notificazioni, attribuzione della competenza sulle misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, sospensione del processo in assenza dell’imputato, digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.
Prevista anche una sostanziale modifica al procedimento per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, al capo VI del disegno di legge, il ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo viene subordinato alla presentazione, da parte del danneggiato, di un’istanza di sollecitazione nei giudizi che si protraggono oltre il termine ragionevole. Il primo grado sarà costituito da un giudizio non contenzioso azionabile personalmente e senza spese dal danneggiato sulla base ad un modello predefinito da presentare dinanzi alla presidenza della Corte di appello; quest'ultima potrà respingere la richiesta o emettere decreto per il pagamento dell'indennizzo; decreto a cui potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni. Perché un processo possa ritenersi ragionevole dovrà avere una durata massima di tre anni per il primo grado, due per il secondo, uno per il giudizio in Cassazione e un ulteriore anno in caso di rinvio. Tale scelta non sembra, tuttavia, in linea con quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la ragionevolezza della durata del processo va valutata caso per caso senza aderire ad un termine fisso per tutti i procedimenti.
Prevista anche una sostanziale modifica al procedimento per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, al capo VI del disegno di legge, il ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo viene subordinato alla presentazione, da parte del danneggiato, di un’istanza di sollecitazione nei giudizi che si protraggono oltre il termine ragionevole. Il primo grado sarà costituito da un giudizio non contenzioso azionabile personalmente e senza spese dal danneggiato sulla base ad un modello predefinito da presentare dinanzi alla presidenza della Corte di appello; quest'ultima potrà respingere la richiesta o emettere decreto per il pagamento dell'indennizzo; decreto a cui potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni. Perché un processo possa ritenersi ragionevole dovrà avere una durata massima di tre anni per il primo grado, due per il secondo, uno per il giudizio in Cassazione e un ulteriore anno in caso di rinvio. Tale scelta non sembra, tuttavia, in linea con quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la ragionevolezza della durata del processo va valutata caso per caso senza aderire ad un termine fisso per tutti i procedimenti.
- Il Sole 24 Ore, p. 9 – Per non sforare i tempi nasce la corsia accelerata ma solo a istanza di parte – Sacchettini
- http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/33380_testi.htm
- Il Sole 24 Ore, p. 9 – Filtro agli indennizzi sui lunghi processi – Candidi
- Il Sole 24 Ore, p. 9 – Così l''Italia si allontana dai criteri europei - Castellaneta
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: