730 precompilato e Redditi 2021, tutto sugli oneri deducibili e detraibili. Vademecum Entrate
Pubblicato il 28 giugno 2021
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Pubblicata il 25 giugno 2021 l’attesa circolare del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che raccoglie tutte le informazioni dei precedenti documenti di prassi per la corretta compilazione dei modelli 730 e Redditi 2021.
La nuova circolare, di oltre 500 pagine, illustra tutte le novità della Precompilata 2021 ed è il frutto del lavoro congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf, che ha come obiettivo quello di fornire un punto di riferimento utile per gli operatori e i professionisti, che si accingono ad affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per consentire una lettura agevole del documento, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2021 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse per i contribuenti, i CAF e i professionisti, senza dover consultare l’intero documento.
La circolare n. 7/E/2021 richiama i documenti di prassi che sono da ritenere ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. Inoltre, la stessa contiene l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità.
Pertanto, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare n. 7/E, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
Resta fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.
A tal fine, il documento propone un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale.
Precompilata 2021, tracciabilità ampia per la detrazione degli oneri
Un chiarimento molto importante reso dall’Agenzia delle Entrate, nel nuovo documento di prassi, riguarda il requisito della tracciabilità degli oneri ai fini della loro detrazione (art. 15 del Tuir).
Si legge che per tutte le spese detraibili previste nell’articolo 15 del Tuir, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato anche mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
In mancanza di tale documentazione, si deve esibire:
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la ricevuta del versamento bancario o postale;
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la ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
In altri termini, la spesa tracciabile nel 730 può essere provata anche allegando l'email della app che notifica l'avvenuto pagamento.
Fanno eccezione solo le spese per i farmaci e i dispositivi medici, la cui detraibilità è assicurata anche se la spesa è stata sostenuta in contanti.
Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica gli altri presupposti per la detrazione degli oneri dall’Irpef: la spesa rimane detraibile dal soggetto al quale è intestato il documento non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.
È, però, necessario che l’onere venga comunque effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa, il quale è tenuto a rimborsare, anche in contanti, chi ha effettuato il pagamento tracciato.
Per quanto riguarda la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo, la tracciabilità appare meno rigorosa: sono ritenute idonee, infatti, le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi.
730 precompilato e modello Redditi Pf 2021, causali pagamento per il Superbonus e asseverazioni
Un ampio capitolo della circolare n. 7/2021 è dedicato anche ai diversi bonus, tra cui, ben 38 pagine, sono riservate al Superbonus del 110%.
Relativamente alle modalità di pagamento della maxi-detrazione, è precisato che vanno utilizzate le causali predisposte dagli istituti di credito ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non essendo stata introdotta una causale specifica per il 110%.
Inoltre, si ricorda che il decreto Rilancio ha disposto l’aumento dal 19% al 90% della detrazione dei premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, qualora l’assicurazione venga stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici che beneficiano del Superbonus al 110%.
Per quanto riguarda le asseverazioni per il Superbonus ed il visto di conformità, specifica l’Agenzia che, per le asseverazioni, esclusivamente per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 si deve utilizzare il modello allegato al Dm 6 agosto 2020.
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