Verifiche delle attrezzature di lavoro: 42° elenco dei soggetti abilitati

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Verifiche delle attrezzature di lavoro: 42° elenco dei soggetti abilitati

Con decreto direttoriale 1° agosto 2023, n. 92, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, pubblica il 42° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

ATTENZIONE: Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco (41°) pubblicato con decreto direttoriale 20 giugno 2023, n. 76.

I soggetti interessati hanno l’obbligo di accertare la conformità delle attrezzature soggette alle verifiche periodiche nei termini espressamente indicati nell’Allegato VII, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in virtù dell’art. 71, del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NOTA BENE: L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità di cinque anni e potrà essere rinnovata tramite la presentazione di un’apposita domanda. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione.

I soggetti abilitati iscritti nell’elenco dovranno rispettare i seguenti obblighi:

  • riportare nel registro informatizzato copia dei verbali, delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni (datore di lavoro, tipologia di attrezzatura) e la data della prossima verifica;
  • trasmettere, trimestralmente, per via telematica il registro al soggetto titolare della funzione;
  • conservare tutti gli atti e i documenti concernenti l’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
  • comunicare preventivamente qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto al Ministero del Lavoro;
  • trasmettere l’organigramma generale contenente l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le eventuali variazioni.
  • responsabile tecnico e del suo sostituto.

I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Gli atti e i documenti relativi all’attività di verifica dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

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