Verifiche delle attrezzature di lavoro: 42° elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il 09 agosto 2023
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Con decreto direttoriale 1° agosto 2023, n. 92, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, pubblica il 42° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
ATTENZIONE: Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco (41°) pubblicato con decreto direttoriale 20 giugno 2023, n. 76.
I soggetti interessati hanno l’obbligo di accertare la conformità delle attrezzature soggette alle verifiche periodiche nei termini espressamente indicati nell’Allegato VII, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in virtù dell’art. 71, del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
NOTA BENE: L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità di cinque anni e potrà essere rinnovata tramite la presentazione di un’apposita domanda. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione.
I soggetti abilitati iscritti nell’elenco dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- riportare nel registro informatizzato copia dei verbali, delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni (datore di lavoro, tipologia di attrezzatura) e la data della prossima verifica;
- trasmettere, trimestralmente, per via telematica il registro al soggetto titolare della funzione;
- conservare tutti gli atti e i documenti concernenti l’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
- comunicare preventivamente qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto al Ministero del Lavoro;
- trasmettere l’organigramma generale contenente l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le eventuali variazioni.
- responsabile tecnico e del suo sostituto.
I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Gli atti e i documenti relativi all’attività di verifica dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
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