3/E/2013 in chiarimento sull’Ires “di comodo”
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 14 marzo 2013
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L’articolo 2, comma 36-quinquies, del Decreto Legge n. 138/2011 (Legge n. 148/2011) – conosciuto come “Manovra di Ferragosto” e dal titolo “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” - tra le disposizioni in materia di entrate, ne detta una nella quale stabilisce che l'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (Ires), di cui all'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), dovuta sulla quota del reddito imputato per trasparenza da società di capitali e soggetti assimilati che si qualificano “di comodo”, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
Per società di capitali devono intendersi:
- società per azioni,
- società a responsabilità limitata e
- società in accomandita per azioni.
Per soggetti assimilati devono, altrimenti, intendersi:
- società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Una circolare agenziale da poco emanata - la n. 3/E del 4 marzo 2013 - chiarisce, in cinque punti, le modalità di applicazione della maggiorazione Ires nei casi di opzione per i regimi di trasparenza e del consolidato fiscale nazionale. Chiarisce anche alcuni aspetti della determinazione degli acconti per il periodo di prima applicazione delle disposizioni, che valgono anche per i soggetti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
AMBITO SOGGETTIVO
Il Legislatore qualifica “di comodo” le società non operative e le società in perdita sistemica. Ove annoverate tra i soggetti passivi Ires secondo le regole ordinarie di determinazione dell’Imposta (articolo 73 del Tuir), esse saranno tenute alla maggiorazione del 10,5% sul reddito imponibile del periodo d’imposta in cui risultino “di comodo”.
E’ il caso di ricordare che alla maggiorazione si applicano non solo le ordinarie disposizioni relative alla determinazione dell’Ires, anche le relative disposizioni in materia di accertamento, sanzioni e riscossione.
ATTENZIONE: le società che, ancorché ricomprese nell’ambito soggettivo dell’articolo 30 della L. n. 724 del 1994 (società non operative), ovvero dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del D.L. n. 138 del 2011 (società in perdita sistematica), non sono annoverate tra i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73 del Tuir, restano dunque escluse dalla maggiorazione.
La base imponibile può essere costituita:
a. dal reddito minimo presunto (*);
b. dal reddito “ordinariamente” determinato (se superiore al reddito minimo presunto) (**).
ATTENZIONE: le società di capitali che si qualificano “di comodo” ed hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, in qualità di partecipanti o partecipate, provvedono separatamente e autonomamente ad applicare la maggiorazione introdotta; analogamente, le società di capitali che si qualificano “di comodo” ed hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, a prescindere dalla qualità di controllanti o controllate, assoggettano individualmente il proprio risultato di periodo alla maggiorazione Ires.
ASPETTO TEMPORALE
La prescrizione sulla maggiorazione dell'aliquota Ires si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 148 del 2011), ovvero dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
CALCOLO
Al fine del calcolo degli acconti relativi al periodo d'imposta di prima applicazione, leggiamo che si assume come imposta del periodo precedente (2011) quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica. Per gli anni successivi, l'importo degli acconti dovrà essere determinato con i criteri ordinari, in base al metodo previsionale o a quello storico.
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Nota (*): il reddito minimo presunto deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti.
Nota (**): solo in quest’ultimo caso, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d’imposta precedenti.
QUADRO DELLE NORME
- Articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
- Articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
- Articolo 115 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
- Articolo 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
- Articolo 117 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
- Legge n. 724 del 1994.
- Decreto Legge n. 138 del 2011.
- Legge n. 148 del 2011.
- Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013.
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