1/E/2014 sulle norme della Legge di Stabilità che dal 2 marzo riformeranno la mediazione tributaria
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 20 febbraio 2014
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La prima circolare agenziale del 2014 - la n. 1, del 12 febbraio - contiene novità di legge (Stabilità per il 2014, Legge n. 147/2013) annunciate da un comunicato della sala stampa con titolo: “Mediazione tributaria per le liti fiscali fino a 20mila euro Tutte le novità nella circolare delle Entrate”.
Vi leggiamo che in relazione agli atti notificati dal 2 marzo 2014, il ricorso effettuato in Commissione Tributaria Provinciale (in seguito Ctp), direttamente - senza, cioè, passare prima dalla procedura di mediazione - sarà improcedibile (non più inammissibile).
Sarà applicata anche la sospensione feriale, analogamente alle disposizioni sui termini processuali.
Nuove regole riguarderanno la riscossione e il pagamento delle somme dovute, che saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione.
Sono le principali novità stabilite dalla Legge n. 147/2013 (articolo 1) e, appunto, contenute nella circolare n. 1/E delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro, con la riduzione al 40% delle sanzioni.
Procediamo con ordine.
Ricordiamo, per intanto, che l’istituto della mediazione tributaria (obbligatoria) è nato con l’articolo 39, comma 9, del Decreto legge n. 98, del 6 luglio 2011 (L. n. 111 del 15 luglio 2011, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 luglio 2011 - manovra economica 2012-2014), che inserisce nel Decreto legislativo n. 546/92 (recante disposizioni in materia di processo tributario) l’articolo 17 bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.
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Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione.
In vigore dal 6 luglio 2011
Nota: Ai sensi dell'art. 39, comma 11 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012.
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso é tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità é rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 é determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
Rispetto a quel dettato normativo - che regolava la mediazione tributaria quale strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio - il maxiemendamento approvato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2013, ha deciso di innovare la materia con importanti modifiche alla norma citata.
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Ora le novità nel dettaglio.
RICORSO IMPROCEDIBILE (non più inammissibile)
La presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità. Infatti, la Legge n. 147/2013 dichiara oggi, diversamente da quanto previsto ieri, improcedibile il ricorso presentato dal contribuente in Ctp, se non si è prima atteso l'esito della mediazione. D’ora innanzi quindi, il soggetto interessato dovrà rimandare al compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza (che invia l’Agenzia), la costituzione in giudizio entro i successivi 30 giorni.
La circolare n. 1/E/2014 chiarisce che l’improcedibilità può essere eccepita dall’Agenzia delle Entrate mediante il deposito delle controdeduzioni (articolo 23, comma 3, del Decreto legislativo n. 546/1992), entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine che si ricostruisce sommando, ai 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, i 60 per la costituzione in giudizio del resistente.
Nella sostanza, significa che se il giudice fissa l’udienza in data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis del Decreto appena richiamato (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’ufficio - prima dell’udienza - si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa. In caso di mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità ad opera della Ctp, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata dall’Agenzia.
SOSPENSIONE nel periodo FERIALE (Legge n. 742/1969)
Altra novità di rilievo consiste nell’aver previsto, la Legge n. 147/2013, che alle domande di mediazione relative ad atti notificati dal 2 marzo prossimo, s’applichino, d’ora in avanti, le normali disposizioni sui termini processuali. Tradotto: il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.
SOSPENSIONE della RISCOSSIONE
L’Agenzia delle Entrate sospenderà anche la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. Infatti, la circolare n. 1/E/2014 precisa, sul punto, che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte.
La circolare precisa che l’Agenzia
- non procede all’affidamento del carico se l’atto impugnato è un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento,
- comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo,
- non procede all’iscrizione a ruolo in tutti gli altri casi.
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione e in caso di deposito del ricorso da parte del contribuente prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta, ferma restando la normativa “speciale” sulla riscossione straordinaria.
n.b. - La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda.
Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione.
CAUSALI per i CONTRIBUTI (previdenza e assistenza)
Nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.
Come era stato già chiarito con la circolare 9/2012, la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Ne deriva che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
TERMINI del GIUDIZIO
Non concluso con l’accoglimento o la formalizzazione di un accordo il procedimento di mediazione tributaria, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, comunque, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza dall’Agenzia. Pertanto, ora non rileva più, come in precedenza, ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti, la notifica del provvedimento dell’Agenzia che respinge o accoglie parzialmente l’istanza.
OPERATIVITA’ delle nuove norme
Le modifiche di legge apportate dalla Stabilità 2014 alla mediazione tributaria “si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”. Quindi, dal 2 marzo 2014. Continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni per le istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente.
QUADRO DELLE NORME
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2014
LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013
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