“1695”, il codice per la sostitutiva sui contratti assicurativi delle agenzie estere

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L’agenzia delle Entrate – risoluzione 98/E/2012 – ha istituito, in data 12 novembre, il codice “1695” denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002”.

Si tratta del codice tributo che gli intermediari, che si occupano della riscossione dei redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, dovranno inserire nel modello F24 per versare l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.

A tal fine, dunque, è stato previsto questo nuovo codice che, in sede di compilazione del modello F24, dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 ore - Norme e Tributi, p. 26 - Notizie In breve - L'imposta sulle polizze estere

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