La sospensione dell’attività imprenditoriale dopo la L. n. 9/2014

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La sospensione dell’attività imprenditoriale è un istituto disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza), finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nonché a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. In merito è essenziale specificare che deve intendersi per attività imprenditoriale ogni unità produttiva dotata di una sua individualità e rientrante nella definizione d'imprenditore ex art. 2082 c.c.

Il D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge. n. 9/2014, ha aumentato le somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione. La circolare n. 5 – ministero del Lavoro – apporta chiarimenti sull'applicabilità della maggiorazione.


La competenza ed i presupposti


La competenza all’adozione del relativo provvedimento è - così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 33/2009 - assegnata agli organi di vigilanza:


- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;


- delle AA.SS.LL.


Più nel particolare, gli ispettori del Ministero del Lavoro sono tenuti a sospendere la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni nel caso in cui riscontrino:


> l'impiego  di  personale  non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore  al  20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Da notare che la sospensione va adottata nel caso in cui sia irregolare almeno il 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, sia “in nero” che regolarmente assunti;


> gravi e reiterate violazioni in materia  di  tutela  della salute e della sicurezza  sul  lavoro nei seguenti ambiti:

→ attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricali; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

→ lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con DPCM, su proposta dei Ministri del lavoro, e della salute.


Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.


Le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sono quelle individuate nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 (in attesa di un decreto che le individui).


Le gravi e reiterate violazioni


Per l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione  dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.


Il Ministero del Lavoro - circolare n. 33/2009 - ha chiarito che si devono intendere della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate sempre nel citato Allegato I al T.U. sulla sicurezza.


Infine, nel caso di specie, la circolare ministeriale ha specificato che, a seguito di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza ed adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria, rimane comunque possibile permettere la prosecuzione dell’attività per il tempo strettamente necessario all’eliminazione delle irregolarità accertate ed in adempimento alla prescrizione stessa.


Casi in cui il provvedimento non va adottato


Il provvedimento va di norma adottato salvo circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo, ovvero nel caso in cui lo stesso:


- possa determinare una situazione di pericolo maggiore per l’incolumità di lavoratori e terzi;


- possa compromettere il regolare funzionamento di un’attività di servizio pubblico anche in concessione.


Con
particolare riferimento alla sospensione per lavoro irregolare, gli ispettori del lavoro non possono applicare il provvedimento di sospensione:


quando rischino di arrecare grave danno agli impianti ed attrezzature (es: in attività a ciclo continuo) o ai beni (es: frutti maturati  o allevamento di animali);


qualora il lavoratore “in nero” risulti l’unico occupato dall’impresa; tuttavia lo stesso sarà allontanato finché il datore di lavoro non abbia provveduto alla sua regolarizzazione. A tal fine si intende “lavoratore occupato” qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro, ecc).


Effetti del provvedimento


Gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva in cui si sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.


In caso di sospensione nelle  ipotesi  di  lavoro  irregolare,  gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere:


- dalle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo;


- dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che  non  può  essere  interrotta,  salvo  che  non  si  riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.


Adozione su segnalazione e obbligo di motivazione


Il provvedimento di sospensione può essere adottato anche su segnalazione di altre pubbliche amministrazioni purché non siano trascorsi più di 7 giorni dall’accertamento e sempre che le segnalazioni specifichino tutti i presupposti per l’adozione, compreso il numero e le generalità dei lavoratori in nero e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo (circolare minlavoro n. 33/2009).


A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 310/2010 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti di sospensione dell’art. 3, c.1, L. n. 241/1990 - i provvedimenti adottati dagli Ispettori del lavoro e dai Funzionari ispettivi delle AA.SS.LL., vanno motivati  in fatto e in diritto.


La revoca del provvedimento ed i nuovi importi


Il  provvedimento  di sospensione va revocato a seguito di:

-> regolarizzazione dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

-> accertamento  del  ripristino  delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

-> pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle sanzioni civili, penali ed amministrative dovute.


Il D.L. n.145/2013, convertito dalla Legge. n. 9/2014, ha aumentato le somme aggiuntive del 30% rispetto all’originaria formulazione, per cui attualmente le stesse ammontano a:


euro 1.950
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;


euro 3.250
nei casi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.


In merito, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5/2014 ha specificato che i nuovi importi trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.


Per la regolarizzazione dei lavoratori, non sono ammesse le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta “ad substantiam”, né il lavoro intermittente.


SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Vecchie somme aggiuntive

Nuove somme aggiuntive

€ 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

€ 1950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

€ 2500 nei casi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

€ 3250 nei casi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro


Inottemperanza al provvedimento


In caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione il datore di lavoro è punibile penalmente:


> con la pena dell’arresto fino a 6 mesi nelle  ipotesi  di  sospensione  per  gravi e reiterate violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;


> con la pena alternativa dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da € 2.500 ad € 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Nel caso di specie è applicabile la prescrizione obbligatoria che comporta l’ammissione al pagamento della somma pari ad ¼ del massimo dell’ammenda, ovvero pari ad € 1.600.


Ricorsi


Entro  30 giorni è ammesso ricorso:


- alla Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente, avverso i provvedimenti di sospensione degli ispettori del lavoro;


- al Presidente della Giunta Regionale, avverso i provvedimenti di sospensione adottati dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.;


che sono tenuti a pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso.


Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.


Provvedimento interdittivo


L’adozione del  provvedimento  di sospensione va comunicata all’Autorità per la vigilanza  sui  contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 163/2006, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed alla partecipazione a gare pubbliche che rappresenta un provvedimento sanzionatorio che si va ad aggiunge agli altri.

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