CUD 2014 con versamenti sospesi per la Sardegna

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Datori di lavoro alle prese con la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati – CUD – per l'anno 2014. Entro il 28 febbraio 2014 va effettuata la consegna ai dipendenti utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 5131 del 15 gennaio, che si presenta graficamente rinnovato. All'interno, tra alcune conferme,  spiccano delle novità.


COSA SI ATTESTA


Tra gli adempimenti di fine febbraio compare la consegna, da parte del datore di lavoro, del Cud 2014 ai dipendenti con il quale viene dato conto:


→ dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati - di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir - corrisposti nell’anno 2013 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;


→ delle ritenute di acconto operate;


→ dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2013 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;


→ dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps.


SOGGETTI OBBLIGATI


Sono tenuti a consegnare il Cud:

il datore di lavoro, l'ente pensionistico o altro sostituto d’imposta

per quanto riguarda i dati previdenziali ed assistenziali relativi all’Inps, il datore di lavoro non sostituto di imposta obbligato alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) nonché alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.


Tra i soggetti esclusi dall'adempimento vi sono i datori di lavoro che hanno alle dipendenze collaboratori domestici.


TEMPISTICA E MODALITA’


La consegna del Cud deve avvenire entro il 28 febbraio. Ma in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta fatta dal dipendente.


In luogo del documento cartaceo, è possibile spedire il Cud in via telematica purchè il dipendente disponga dei mezzi – di ricezione e di stampa - per poterla utilizzare per i successivi adempimenti. E' il sostituto di imposta che ha l'onere di accertarsi che il dipendente possa ricevere il modello in via elettronica: diversamente, la consegna deve avvenire in forma cartacea (in duplice copia).

NOVITA'


Approvato in via definitiva con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 5131 del 15 gennaio 2014, il modello si presenta graficamente rinnovato; le relative istruzioni sono dotate di una copertina con l'indice delle istruzioni, per agevolare la consultazione delle stesse.


Inoltre nella Sezione riguardante i dati relativi al dipendente la parte “Dati generali” è stata soppiantata da quella denominata “Parte A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore di somme”.


Rispetto al precedente modello di certificazione, nel Cud 2014 si evidenziano le seguenti innovazioni:


1. la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione dell'autunno 2013.


2. le nuove detrazioni - nella misura del 24% - previste per le erogazioni liberali in favore di ONLUS (prima al 19%) e di partiti e movimenti politici. Per questi, è stato istituito un nuovo codice – AZ – da riportare nelle “Annotazioni”.


3. una nuova detrazione, pari al 19%, per le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.


4. una nuova annotazione – da evidenziare con il codice AC – con cui il sostituto avvisa il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia per un periodo inferiore all'anno.


Altri particolarità riguardano:


->
l’indicazione, nel campo 22, dell’importo del secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell’anno, in base all'aumento, disposto dal D.L. n. 76/2013, dal 99% al 100%. Nelle annotazioni, l'importo va indicato con il codice BA;


->
la compilazione del punto 130 per indicare gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. d)-bis del Tuir (somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti) non dedotti dai punti 1 e 2 e che possono essere dedotti dal reddito complessivo in periodi d’imposta successivi oppure, in alternativa, chiesti a rimborso. Tale importo va contrassegnato nelle annotazioni con il nuovo codice CG.


Altre novità attengono alla parte dedicata alla previdenza complementare (punti da 120 a 127): nei campi 120 e 121
vanno indicati l’importo dei contributi e premi versato alle forme pensionistiche complementari ed escluso o non escluso dai redditi dei punti 1 e 2.


Nel campo 120, in caso di lavoratori di prima occupazione l’ammontare di contributi dedotti da indicare non può superare il limite di 5.164,57 euro.


ATTENZIONE
: Per non far incorrere il lavoratore nel superamento del limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui, nel caso di presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, le istruzioni precisano che il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni utilizzando il codice CC.


Finanziamento del pagamento dei contributi


In relazione alla
possibilità di ottenere il finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d’imposta, le istruzioni al Cud precisano che i sostituti, se hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento, devono indicare nelle annotazioni – con codice CD - l’importo delle ritenute operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento nonché l’importo delle ritenute che residua.


Se non si è scelto di fruire del finanziamento agevolato, il sostituto d’imposta indicherà esclusivamente le ritenute effettivamente operate, compilando il punto 136 con il codice “C” e nelle annotazioni (codice CE), va comunicato che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.


CONFERME


Nel modello 2014 trovano, poi, posto alcuni interventi già presenti l'anno scorso.


> L'agevolazione fiscale prevista per il rimpatrio di lavoratori e ricercatori – consistente in una riduzione della base imponibile IRPEF pari all’80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori – che rientrano in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero.


> Il regime agevolato da applicare sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte a titolo di incremento della produttività.
Per il 2013, il beneficio è concesso, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, applicando un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che le componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.


I lavoratori dipendenti devono aver percepito, nel 2012, redditi di lavoro dipendente per un ammontare non superiore a 40.000 euro.


Si ricorda che nel campo 11 “Eventi eccezionali” deve essere indicato:


- 1
- per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali è disposta la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;


- 2
– per i contribuenti residenti in data 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti da eventi meteorologici;


- 3 – per indicare evidenziare la proroga della sospensione dei versamenti tributari per i contribuenti, residenti al 12 febbraio 2011, nel comune di Lampedusa e Linosa;


- 4 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.


CANCELLAZIONI


Non sono più presenti:


> le caselle 118 e 119 riservate ad individuare le soppresse agevolazioni previste per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.


> le caselle 136 e 137, che nel Cud 2013 riguardavano il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro lordi annui. L'eliminazione fa seguito alla dichiarazione di illegittimità del prelievo da parte della Corte costituzionale.

Allegati

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