Il Modello 730 precompilato

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Già disponibile l'accesso alla dichiarazione

Il D.Lgs.175/2014, Decreto Semplificazioni, (G.U. n. 277 del 28.11.14), ha introdotto, in via sperimentale, il Modello 730 precompilato ed ha anche apportato modifiche alla disciplina sull’assistenza fiscale, oltre che in tema di controlli formali (ex art. 36-ter D.P.R.600/73).

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato in particolare ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Il contribuente che presenta il 730 non deve eseguire particolari calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre). Se, al contrario, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.
 

IL MODELLO PRECOMPILATO

Quest’anno l'Agenzia delle Entrate in via sperimentale ha messo a disposizione – già dal 15 aprile - in una specifica area del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) o quello dispositivo dell'Inps, oppure la Carta Nazionale dei servizi (1).

Nell'area telematica dedicata al modello 730 precompilato è possibile:

  • visualizzare la dichiarazione;
  • accettarla e inviarla senza modifiche;
  • modificarla (inserendo, per esempio, spese mediche o altri redditi);
  • inviarla dopo averla modificata.

Il contribuente può comunque accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite:

  • il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;
  • tramite un Caf o un professionista abilitato (2).
Ricorda - Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.


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(1) La dichiarazione precompilata è tuttavia facoltativa e il contribuente può ancora presentare il modello 730 ordinario o il modello Unico PF.
(2) In questi casi, occorre consegnare al sostituto d'imposta o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso alla dichiarazione.

730 PRECOMPILATO: COSA E’

Il 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi, con i dati già inseriti relativi a: redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili.

Il contribuente dopo aver verificato se tali dati sono corretti può:

  • accettare la dichiarazione senza apportare modifiche;
  • rettificare i dati non corretti;
  • integrare la dichiarazione per inserire, inserendo altri dati (es. spese deducibili o detraibili).

A CHI È RIVOLTO

Il 730 precompilato, che parte in forma sperimentale, è predisposto per i contribuenti che:

  • hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
  • hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
Osserva - La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.


La dichiarazione viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico PF/2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico PF 2014.
La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta:

  • per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero, DPR n. 633/72, art. 34, c. 6);
  • per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • per i contribuenti minorenni e per i contribuenti legalmente incapaci.

L'ACCESSO ALLA SEZIONE DEDICATA

Il modello 730 precompilato può essere già visualizzato dal contribuente, dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso delle credenziali (Pin e Password) che possono essere richieste:

  • onlinesul sito dell’Agenzia delle Entrate inserendo alcuni dati personali;
  • per telefono tramite il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444848.800.444;
  • in ufficio presentando un documento di identità.
Ricorda - Al 730 precompilato è possibile accedere con le credenziali Fisconline oppure con il Pin dispositivo dei servizi online dell'Inps (direttamente dal sito dell'ente di previdenza). I contribuenti già in possesso di queste credenziali non hanno bisogno di altro. In caso contrario, per accedere personalmente al 730 precompilato occorre abilitarsi a Fisconline oppure ai servizi online dell'Inps e ottenere il relativo Pin dispositivo. L'accesso al 730 precompilato è possibile anche con l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi CNS.


Nella sezione dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
  • il prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sono incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato (3). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente (4);

  • l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga);
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può chiedere di visualizzare questi documenti anche:

  • al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale;
  • a un Caf (Centro di assistenza fiscale);
  • a un professionista abilitato.

In questo caso, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un’apposita delega.
 

(3) Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.).
(4) Non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

IL MODELLO 730 ORDINARIO

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 - ad esempio redditi d’impresa - non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve utilizzare il modello Unico.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, se possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero previsti dalla legge.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato od ordinario i contribuenti che nel 2015 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti;
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, che possono rivolgersi:
  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
  • ad un Caf-dipendenti od a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I dati inseriti nel modello 730 precompilato


I dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate nel modello precompilato sono:

  • i dati e le informazioni contenute nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico);
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (es. i versamenti effettuati con il modello F24);
  • gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici.

I dati non presenti quest'anno sono in particolare:

  • le spese sanitarie;
  • le spese per l'istruzione;
  • le spese funebri;
  • le erogazioni liberali.

Fonti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate nella precompilazione


Frontespizio → Certificazione Unica - Anagrafe tributaria

Familiari a carico → Certificazione Unica

Redditi dei terreni (Quadro A) → Dichiarazione anno precedente - Anagrafe tributaria

Redditi dei fabbricati (Quadro B) → Dichiarazione anno precedente - Anagrafe tributaria

Redditi di lavoro dipendente e assimilati (Quadro C ) → Certificazione Unica

Altri redditi (Quadro D) → Certificazione Unica

Oneri e spese (Quadro E) → Banche, assicurazioni, enti previdenziali Dichiarazione anno precedente - Anagrafe tributaria

Eccedenze acconti (Quadro F ) → Certificazione Unica - Anagrafe tributaria (F24)

Crediti d'imposta (Quadro G) → Dichiarazione anno precedente

 

 

La Certificazione Unica


Dal 2015, con riferimento ai redditi del 2014, i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).

Il modello doveva essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (il 9 marzo in quanto il 7 era sabato) in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestino tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

 

 

La presentazione del Modello


Le azioni possibili (integrazioni e correzioni)

Il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate potrebbe non richiedere alcuna correzione o integrazione: in questo caso il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, vi sono alcuni dati che sono non corretti o incompleti, o mancano del tutto, il contribuente può modificare o integrare la dichiarazione (5).

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(5) Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (Sostituto, Caf, Professionista).

La presentazione

Il modello 730 precompilato (che sia accettato, modificato o integrato) deve essere trasmesso entro il 7 luglio 2015.

La presentazione può essere effettuata, a partire dal 1° maggio, alternativamente:

 

 

  • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale);
  • tramite un Caf o un professionista abilitato.

La presentazione diretta

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

  • verificare i dati presenti nel modello precompilato e che gli stessi siano corretti e completi;
  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta).

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile al sostituto il risultato contabile della dichiarazione e, se non è possibile raggiungere il sostituto, il contribuente viene informato con un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici (invitandolo tramite mail a leggere tale avviso).

Se non è richiesta nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente può modificare o integrare il modello, (ad esempio per aggiungere un reddito non presente, aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti quali le spese mediche sostenute).

In questi casi viene elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Dopo averlo accettato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente emissione della ricevuta di presentazione.

Presentazione tramite sostituto, Caf, o professionista

Chi presenta la dichiarazione tramite il proprio sostituto d’imposta (6), a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

  • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
  • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

I principali documenti da esibire sono:

  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

 

 

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente per rilasciare il visto di conformità.

 

 

Dichiarazione congiunta - Se per l’anno d’imposta 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, quest’anno verranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti previsti. Non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione delle dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente all'Agenzia delle Entrate. Bisognerà rivolgersi al sostituto, Caf o professionista, che prestano assistenza fiscale.


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(6) Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

 

 

Accesso al modello 730 precompilato (sostituto, Caf o professionista) → La delega


Con la circolare 11/E del 23 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate afferma che per accedere alla dichiarazione precompilata nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato, devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega e la copia di un documento di identità del delegante.

La delega può essere redatta in forma libera (7) e dovrà riportare informazioni generali, come:

 

 

  • il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
  • l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • la data di conferimento e la firma del contribuente.
Ricorda – L’accesso al modello 730 è consentito fino al 10 novembre, per permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.


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(7) La delega può essere redatta anche con modalità elettroniche, in tal caso sarà annotata su apposito registro e conservata in modo adeguato.

Accesso del sostituto

Il sostituto d’imposta accede alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale e solo con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini previsti, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.

Se nel corso del 2015 il contribuente ha cambiato datore di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non potrà accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, perché non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2014 (8).

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(8) In tal caso, il contribuente potrà presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie, oppure dovrà rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.

Annotazione e conservazione delle deleghe

Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato, che raccoglie le deleghe, dovrà:

  • annotare le stesse giornalmente in un apposito registro cronologico;
  • conservarle fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate


Relativamente alle deleghe, l'Agenzia delle Entrate può verificare la corretta acquisizione delle stesse, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

Possono essere anche richiesti, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta (9).

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(9) La tenuta irregolare della gestione delle deleghe potrebbe causare anche la revoca dell’autorizzazione telematica.

I controlli sulla dichiarazione

Relativamente ai controlli per la dichiarazione precompilata invece, vi sono importanti novità, in quanto è prevista una diversa procedura degli stessi a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Presentazione diretta senza modifiche

Se il contribuente non effettua modifiche al modello 730 precompilato o effettua modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo, la dichiarazione precompilata si considera accettata.

 

 

Osserva - Le modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo sono relative a:
  • modifiche dei dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale;
  • indicazione o variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • indicazione o modificazione dei dati del soggetto che effettua il conguaglio;
  • indicazione di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.


Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato senza modifiche e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:

 

 

  • non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione;
  • non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

 

 

Presentazione con modifiche

Se, invece, il contribuente modifica la dichiarazione precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), verrà eseguito il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali). Si applicherà anche il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi familiari, in caso di rimborso superiore a 4 mila euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

 

 

Nota bene - Le modifiche sono quelle che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.


Il rimborso o il pagamento delle imposte che risultano dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia accettata o modificata:

  • se emerge un credito da rimborsare, la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre).
  • se emerge un debito, entro gli stessi termini il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

Pagamento/Rimborso (Contribuenti che non hanno il sostituto)

Chi non ha il sostituto d'imposta ma presenta il 730 precompilato, riceve l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate e se sono state stato fornite all'Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie o postali, il rimborso viene accreditato su quel conto.

Se invece vi è un debito da pagare, chi invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento:

  • tramite la stessa applicazione online (si può, infatti, di indicare il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare l'addebito);
  • può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Se ci si rivolte ad un Caf o professionista abilitato, si può trasmettere in via telematica il modello di pagamento F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

Presentazione tramite Caf o professionista abilitato (controlli documentali)

Presentare il modello 730 precompilato (con o senza modifiche) tramite un Caf o un professionista abilitato, determina i seguenti vantaggi:

  • i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista (10) e si estendono anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4 mila euro anche determinato da eccedenze d'imposta.
Nota bene - Le richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo.


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(10) L’Agenzia può sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni; di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.


Dichiarazione rettificativa o integrativa

I Caf e i professionisti se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, si accorgono di aver commesso errori, che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa (11).

Anche il 730 precompilato può essere corretto - ad esempio quando non vengono indicati tutti gli elementi in dichiarazione - presentando una dichiarazione integrativa, ovvero presentando un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito), rivolgendosi ad un Caf od a un professionista abilitato, anche se il contribuente ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta.

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(11) Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Il visto di conformità degli intermediari

Sul tema dei controlli formali (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), l'art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 prevede differenze sostanziali in merito, a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.

Se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite professionisti abilitati o CAF, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

 

 

 

 

Art. 5, Dlgs 175/2014 – 1) Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (…). Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.


Errori emersi in sede di controllo formale  - Visto di conformità infedele

L'art. 6, comma 1, del Decreto n. 175/2014 prevede una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio.

Nel caso di rilascio del visto di conformità infedele, il CAF o il professionista incaricato è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter, a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

 

 

 

 

 

Visto di conformità infedele
(Controlli art. 36-ter, D.P.R. 600/73)

Imposta, interessi, sanzioni → a carico del Caf o Professionista

 

Quadro normativo

- D.P.R. n. 600/73
- D.Lgs. n. 175/2014
- Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 23 marzo 2015
- Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2015
- Provvedimento Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015
- Provvedimento Agenzia Entrate del 20 marzo 2015

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