I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti

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Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988 (circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del 14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal 2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne presentino i requisiti.
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