I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti
Autore: Rossella Quintavalle
Pubblicato il 20 febbraio 2014
Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita
dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1,
commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova
Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di
disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso
articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente
disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988
(circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del
14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di
riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal
2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non
agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini
ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati
senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013,
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne
presentino i requisiti.
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