Zone franche urbane, aggiornate le Faq
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 29 marzo 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Sono state aggiornate al 28 marzo 2018 le Faq del Ministero dello Sviluppo economico sulle zone franche urbane (ZFU) istituite, ex art. 46 del DL 50/2017, nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017.
Precisazioni sui nuovi interventi della legge di Bilancio 2018
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) introduce modifiche al Dl n. 50 del 2017:
- l'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018 stabilisce che i benefici previsti per la ZFU spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di cui all'allegato 2 del Dl n. 189 del 2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- il comma 746 dispone che i contributi previdenziali ed assistenziali (di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d) del decreto- legge 50/2017) sono riconosciuti ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.
In merito nelle risposte alle domande giunte si chiarisce che:
- delle agevolazioni concedibili, previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, possono beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2 del decreto legge 50/2017, ed anche, ma con esclusivo riferimento alla solo esonero contributivo disposto dalla lettera d) del citato comma 2, i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- una impresa o un titolare di reddito di lavoro autonomo che ha già beneficiato delle agevolazioni previste per la ZFU Sisma Centro Italia e che rientra nei requisiti previsti dal comma 745 non può presentare una nuova domanda;
- il comma 746 della legge di bilancio 2018 riconosce l’esonero contributivo ai titolari di imprese individuali o familiari, dunque queste possono utilizzare l’agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo, cosi come le altre tipologie di imprese diverse da quelle indicate dal comma 746 non possono accedere all’esonero contributivo.
- eDotto.com - Edicola del 7 marzo 2018 - ZFU Centro Italia. Agevolazioni sisma, imprese e professionisti istanze dal 12 marzo - G. Lupoi
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: