Agricoltori: contributi ridotti in zone alluvionate da versare entro il 17 marzo
Pubblicato il 11 marzo 2025
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Si approssima una importante scadenza per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.
Entro il 17 marzo 2025 deve essere effettuato, senza aggravio di sanzioni civili, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 (INPS, messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024 e circolare n. 114 del 31 dicembre 2024). Entro la stessa data va effettuato anche il versamento contributivo relativo al III trimestre 2024.
Per le imprese agricole che risiedono nei Comuni alluvionati, elencati nell’allegato 1 al Dl 61/2023, alla contribuzione da versare è applicata la riduzione contributiva per le aree agricole svantaggiate, nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Agricoltura (decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101).
L’agevolazione, autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024, consiste in una riduzione temporanea pari al 68% della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato
ATTENZIONE: Per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concedibilità della misura è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. L'INPS (circolare n. 114 del 31 dicembre 2024) ha fatto di riserva di fornire istruzioni in merito
Zone alluvionate: riduzione contributiva 2024
La riduzione contributiva è riconosciuta per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Ne possono beneficiare i datori di lavoro agricoli per il personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, vale a dire i comuni compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
L'agevolazione è applicabile sui rapporti di lavoro, instaurati e instaurandi, a tempo indeterminato (ivi compresi i rapporti di apprendistato) e a tempo determinato, full time e part-time.
La riduzione spetta in misura pari al 68% della contribuzione datoriale (al netto della contribuzione al Fondo di Tesoreria e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua) e si applica anche alla contribuzione dovuta per l’assicurazione INAIL .
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ivi compresieventuali incentivi all’assunzione, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative.
Sono esclusi dal perimetro di applicazione della riduzione contributiva i datori di lavoro con sede legale e operativa in zone che ricadano nei territori montani e svantaggiati
Modalità di fruizione
L'INPS, con la circolare n. 114 del 31 dicembre 2024, ha chiarito che i datori di lavoro interessati devono fare richiesta, alla sede territoriale INPS competente, tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente sul Cassetto previdenziale del contribuente, di attribuzione del codice autorizzazione “6V”.
I datori di lavoro devono esporre, nei flussi Uniemens (sezione <PosContributiva>) di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i lavoratori per i quali spetta detta riduzione, valorizzando, in particolare, nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ESAS”, avente il significato di “Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”;
ATTENZIONE: Nel DM2013 “VIRTUALE” è riportato il codice di nuova istituzione “L193”.
Per i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola invece l’agevolazione è attribuita d’ufficio dall’INPS:
Per il I e II trimestre 2024, l’agevolazione è esposta nell’estratto debitorio aziendale entro il 17 marzo 2025, per saldare il debito residuo; per il III e il IV trimestre 2024 il beneficio contributivo è calcolato in sede di tariffazione (si ricorda che il versamento dei contributi relativi al III trimestre 2024 va effettuato entro la stessa data del 17 marzo 2025). In tutti i casi i datori di lavoro ricevono comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
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