ZFU Centro Italia, pronto il codice tributo per le agevolazioni
Pubblicato il 31 agosto 2019
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Istituito il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica, entro il 31 dicembre 2019, nella Zona franca urbana (ZFU) istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016
La comunicazione è giunta dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 30 agosto 2019.
ZFU Centro Italia, soggetti interessati
La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 759, lett. a) ha previsto che le agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella ZFU istituita ai sensi dell’art. 46, del D.L. n. 50/2017, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla “categoria F” della codifica ATECO 2007, che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella suddetta zona franca.
Successivamente, l’art. 22-bis, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, ha esteso le suddette agevolazioni anche ai professionisti.
ZFU Centro Italia, come utilizzare il codice tributo?
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite il modello F24 utilizzabile esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
- “Z162” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018”.
All’atto di compilazione del modello di pagamento, il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Infine, nel campo “anno di riferimento” occorre inserire l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
- eDotto.com – Edicola del 27 agosto 2019 - ZFU Sisma centro Italia. L’elenco dei beneficiari – Pichirallo
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