Whistleblowing, anonimato limitato nel penale
Pubblicato il 28 febbraio 2018
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Nel caso in cui la segnalazione dello whistleblower venga utilizzata in ambito penale, trova poco spazio il diritto all’anonimato.
Questo anche dopo la recente modifica dell’articolo 54 bis del Decreto legislativo n. 165/2001, per come operata dalla Legge n. 179/17, ove è espressamente precisato che, “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.
Ed ai sensi di questa ultima disposizione, gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
L’anonimato del denunciante, infatti, si ha unicamente in ambito disciplinare, ma anche in questa sede non opera in maniera assoluta, posto che il riserbo può cadere se ciò è necessario per consentire la difesa dell’incolpato.
Segnalazione utile per disporre intercettazioni, anonimato escluso
E’ quanto si apprende nel testo della sentenza della Sesta sezione penale di Cassazione n. 9047, depositata il 27 febbraio 2018.
Nella vicenda esaminata, i giudici di legittimità hanno confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un dipendente dell’agenzia del Territorio indagato per truffa aggravata, falso ideologico e corruzione in atti d’ufficio, dopo la segnalazione anonima di un collega.
Quest’ultima, era stata considerata tra gli elementi utili per disporre le intercettazioni a carico dell’accusato.
Era stato ritenuto, ossia, che il contenuto della segnalazione operata dal whistleblower costituisse, nella vicenda in esame, non mero spunto investigativo ma vera e propria dichiarazione accusatoria, a cui si erano sommate anche le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Direzione centrale audit.
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