Waiver svizzero Operazioni ante Protocollo
Pubblicato il 26 ottobre 2016
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Anche dopo il 13 luglio 2016, data di entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera, se nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria non sia stato ancora trasmesso alla competente struttura dell’Agenzia delle entrate il waiver svizzero - autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste da parte del Fisco italiano sulle attività oggetto di regolarizzazione - la produzione dello stesso deve considerarsi necessaria affinché l’istante possa beneficiare dei vantaggi.
Il waiver svizzero rilasciato all’intermediario estero, infatti, perde sì efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data.
Inoltre, spiega l'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 25 ottobre 2016:
- se nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13 luglio 2016 è specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso (dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato nell’istanza al 22 febbraio 2015);
- per i waiver già rilasciati in data anteriore al 13 luglio 2016, resta ferma la loro piena efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici dell’Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e future, di attivare il cd. monitoraggio rafforzato per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.
- eDotto.com - Edicola del 29 luglio 2016 - Svizzera, segreto bancario addio - G. Lupoi
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