Waiver svizzero in alternativa al nazionale

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Waiver svizzero in alternativa al nazionale

E' disponibile sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata alla voluntary - Cosa devi fare>Richiedere>Collaborazione volontaria (voluntary disclosure) - un nuovo modello di waiver per l’emersione dei capitali detenuti all'estero. Il modello, che viene incontro sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche elvetiche, è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. È possibile avvalersene in alternativa al modello ufficiale e non inficia la validità di quelli precedentemente presentati purché contengano tutte le informazioni richieste dall’agenzia delle Entrate nel proprio modello. Ne dà notizia il comunicato stampa delle Entrate del 27 agosto 2015.

Dunque, ai fini della voluntary disclosure, i contribuenti che continuano a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See, in alternativa al modello ufficiale possono adottare il nuovo fac-simile per autorizzare gli intermediari finanziari esteri a inviare all’Agenzia tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura.

Le differenze tra i modelli

Il waiver svizzero rispetto al modello italiano evidenzia maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle relative istruzioni.

Nelle istruzioni del modello di waiver svizzero, in merito alle cassette di sicurezza è precisato che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse.

In caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia che potrà irrogare le sanzioni senza riduzioni ed applicare il raddoppio dei termini ex art. 12 del Dl 78/2009.

Si ricorda che presentando il waiver, dunque con l’adesione alla procedura:

- si avrà una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990), anche nell’ipotesi in cui non si trasferiscano le attività oggetto di collaborazione in un Paese che assicura lo scambio automatico di informazioni;
- non si applicherà il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), qualora le attività finanziarie continuino a essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della procedura in uno degli Stati che hanno sottoscritto, entro il 2 marzo 2015, un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard Ocse (Confederazione elvetica, Liechtenstein, Principato di Monaco).

Nelle istruzioni si legge che il waiver si adotta anche per le nuove relazioni aperte con un contribuente italiano che abbia aderito alla voluntary disclosure.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Voluntary con waiver «italo-svizzero» - Piazza

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