Voucher Comunicazione alla DTL
Pubblicato il 18 ottobre 2016
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La prima circolare del neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro – circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 – fornisce le tanto attese istruzioni in materia di comunicazioni per il lavoro accessorio.
Il correttivo al Jobs Act ha, infatti, previsto una maggiore tracciabilità dei buoni lavoro ed una specifica disciplina sanzionatoria.
La nuova comunicazione consisterà in una mail priva di qualsiasi allegato da inviare agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato alla circolare stessa.
Tale mail dovrà riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e dovrà:
- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e contenere:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
- per gli imprenditori agricoli, essere inviata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione e contenere:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Resta comunque ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.
Dal tenore della circolare sembra che, data l’assenza di indicazioni operative, non sarà sanzionato il mancato rispetto dei nuovi obblighi nel periodo tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e il 17 ottobre 2016.
- eDotto.com – Edicola del 10 ottobre 2016 - Voucher Comunicazione – Schiavone
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