Visto di conformità. Stipula della polizza assicurativa
Pubblicato il 12 giugno 2023
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Si chiede all’Agenzia delle Entrate, da parte di una società tra professionisti che svolge attività di commercialista, se è consentito che la polizza assicurativa, richiesta per i singoli professionisti che devono rilasciare il visto di conformità, sia stipulata dalla stessa Stp per conto dei singoli soci.
La soluzione arriva con risposta ad interpello n. 335 del 1° giugno 2023.
Visto di conformità: funzione
Con il visto di conformità l’Agenzia delle Entrate autorizza soggetti estranei alla stessa a svolgere attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie in materia di dichiarazioni fiscali.
Tale visto svolge anche la funzione di garantire ai contribuenti assistiti che sono stati seguiti i dovuti obblighi tributari.
I soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, tra cui i commercialisti e le Stp, sulle dichiarazioni fiscali dei propri clienti devono possedere determinati requisiti professionali di onorabilità e moralità.
Inoltre, il professionista deve essere in possesso della partita IVA e deve essere già abilitato ai servizi telematici Entratel.
Al fine di ottenere la possibilità di rilasciare il visto in parola, va presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va accompagnata dalla copia della polizza assicurativa.
Visto di conformità: polizza assicurativa
Infatti tali professionisti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che:
- deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e comunque non inferiore a tre milioni di euro.
L’assicurazione ha lo scopo di garantire ai clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività svolta.
Nota la risposta n. 335/2023 che il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, contenente il regolamento per l’assistenza fiscale prestata dai soggetti autorizzati, non riporta divieti a che la polizza assicurativa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato.
Resta fermo che la polizza deve rispondere ai requisiti richiesti e deve contenere l’indicazione del socio o dei soci della Stp a favore del/dei quale/i è contratta.
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