Violenza di genere: accreditamento enti e associazioni CUAV

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Violenza di genere: accreditamento enti e associazioni CUAV

Percorsi di recupero per autori di reati di violenza: nuovi criteri per il riconoscimento dei Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.).

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 gennaio 2025 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 - stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni che intendono organizzare percorsi di recupero per uomini autori di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 18 della Legge n. 168/2023, e rappresenta un passaggio normativo significativo per rafforzare gli strumenti di prevenzione e riduzione della recidiva.

Il decreto introduce, contestualmente, le linee guida che regolano lo svolgimento delle attività formative e trattamentali da parte degli enti e delle associazioni accreditati.

Criteri 2025 per accreditamento CUAV: centri per autori di violenza

Ambito di applicazione  

I percorsi di recupero, in particolare, sono destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 165, quinto comma, del codice penale.

Il decreto si applica anche ai soggetti indagati o imputati per gli stessi reati, in base all’articolo 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale.

Finalità del provvedimento  

L’obiettivo principale del decreto è assicurare l’efficacia e l’omogeneità degli interventi destinati agli autori di violenza, attraverso la creazione di un sistema nazionale di accreditamento per i Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.).

Tali centri sono abilitati a svolgere sia i percorsi di recupero per i soggetti condannati, sia i programmi di prevenzione per coloro che si trovano in fase di indagine o giudizio.

Soggetti abilitati all’organizzazione dei percorsi  

I percorsi possono essere svolti esclusivamente presso C.U.A.V. costituiti e accreditati.

Possono gestire tali centri:

  • enti pubblici e locali;
  • enti del servizio sanitario;
  • organismi del Terzo settore;
  • combinazioni o consorzi tra i soggetti sopra indicati.

Requisiti per l’accreditamento  

Per ottenere l’accreditamento, i centri devono dimostrare esperienza consolidata nel trattamento degli uomini autori di violenza, svolgendo attività continuativa da almeno tre anni.

È richiesto che le finalità statutarie siano coerenti con gli obiettivi di prevenzione della violenza di genere.

Se previsto dalla normativa, il centro deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I rappresentanti legali, gli amministratori e i responsabili del centro devono inoltre possedere specifici requisiti di onorabilità: non devono aver riportato condanne per delitti non colposi, non devono essere sottoposti a misure di prevenzione o interdizione e non devono avere procedimenti penali in corso, salvo le eccezioni disciplinate dalla normativa vigente.

Procedura e scadenze per l’accreditamento  

L’elenco dei C.U.A.V. accreditati è gestito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - ed è aggiornato almeno ogni tre mesi.

L’elenco è consultabile pubblicamente sul sito istituzionale del Ministero.

Ogni anno, entro il 30 marzo, le Regioni e le Province autonome devono trasmettere gli elenchi regionali dei centri al Ministero.

Successivamente, entro il 30 aprile, i centri interessati possono presentare domanda di accreditamento, accompagnata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.

La procedura deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo richiesta di integrazione.

Vigilanza, sospensione e cancellazione  

Il Ministero ha la facoltà di sospendere o cancellare un centro dall’elenco in caso di perdita dei requisiti, inadempienze nella gestione dei percorsi o violazioni degli obblighi di comunicazione e formazione.

Qualora un centro venga sospeso o cancellato, i percorsi in corso dovranno proseguire presso un altro C.U.A.V., indicato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) territorialmente competente.

Linee guida operative per i C.U.A.V. (Allegato A)

Secondo quanto disposto, le attività dei C.U.A.V. devono essere svolte da équipe multidisciplinari, composte da almeno tre operatori qualificati, tra cui deve essere presente uno psicologo o uno psicoterapeuta. Il lavoro si sviluppa in sinergia con i servizi territoriali socio-sanitari e con i centri antiviolenza, per garantire un approccio integrato e centrato sulla responsabilizzazione dell’autore.

L’accesso al percorso avviene su iniziativa dell’interessato.

Ogni programma comprende una valutazione iniziale, l’elaborazione di un piano individualizzato e una valutazione finale, basata su strumenti scientificamente validati.

Le informazioni relative all’andamento del percorso devono essere trasmesse all’U.E.P.E., che verifica la regolare partecipazione dell’interessato.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza della vittima.

È vietato ogni tipo di mediazione tra l’autore e la persona offesa. Quando nello stesso centro si svolgono attività rivolte sia agli autori sia alle vittime, è obbligatorio garantire la separazione degli spazi e del personale coinvolto nei rispettivi percorsi.

Disposizioni transitorie  

Nella fase transitoria, fino alla scadenza del termine definito dall’intesa tra Stato e Regioni del 25 gennaio 2024, possono continuare a operare i centri già attivi sulla base di specifici protocolli con l’autorità giudiziaria.

Trascorso tale periodo, l’iscrizione all’elenco nazionale diventerà obbligatoria per la prosecuzione dell’attività.

Allegati

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