Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: aumentano ancora le sanzioni
Pubblicato il 14 febbraio 2019
In questo articolo:
- Legge di Bilancio 2019. Maggiorazione delle sanzioni per le aziende
- Lavoro nero. Maggiorazione delle sanzioni
- Somministrazione irregolare. Maggiorazione delle sanzioni
- Distacco transnazionale irregolare. Maggiorazione delle sanzioni
- Violazioni di orario, riposo e ferie. Maggiorazione delle sanzioni
- Sicurezza sul lavoro. Maggiorazione delle sanzioni
- Raddoppio della maggiorazione delle sanzioni
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A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302, del 31 dicembre 2018), risultano inaspriti gli importi sanzionatori a fronte di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Al fine di chiarire il quadro che emerge da tali novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota del 5 febbraio 2019, n. 1148, che integra la precedente circolare del 14 gennaio 2019, n. 2 e che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle maggiorazioni sopra richiamate.
In dettaglio, come si vedrà, l’Ispettorato approfondisce l’ipotesi del raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Legge di Bilancio 2019. Maggiorazione delle sanzioni per le aziende
Al fine di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori e di contrastare i fenomeni del lavoro nero, della somministrazione irregolare, del distacco transnazionale irregolare e delle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, salute e sicurezza sul lavoro, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto:
- la maggiorazione del 10% e del 20% delle sanzioni già stabilite;
- un ulteriore raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
NB! Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione. |
Lavoro nero. Maggiorazione delle sanzioni
Come anticipato, nel rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dal 1° gennaio 2019 risultano aumentati del 20% gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero.
In particolare, per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente le sanzioni sono così riparametrate:
- sino a 30 giorni di lavoro effettivo, la sanzione sarà pari ad un minimo di 1.800 euro e ad un massimo di 10.800 euro (prima era compresa tra 1.500 euro e 9.000 euro);
- per oltre 30 giorni e fino a 60 giorni di lavoro effettivo, l’importo si attesta tra un minimo di 3.600 euro ed un massimo di 21.600 euro (prima andava da 3.000 euro a 18.000 euro);
- per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, la sanzione va da un minimo di 7.200 euro a un massimo di 43.200 euro (mentre prima oscillava tra 6.000 e 36.000 euro).
NB! Per "lavoro nero" si intende la pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego di riferimento, con tutte le conseguenze relative all'omissione delle comunicazioni obbligatorie all’INPS, all'INAIL ecc. |
Somministrazione irregolare. Maggiorazione delle sanzioni
Una ulteriore novità è che risultano aumentate del 20% anche tutte le violazioni in materia di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).
Inoltre, in ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, l’importo della sanzione ammonta a 60 euro (anziché 50 euro).
NB! La somministrazione illecita o irregolare si realizza quando avviene la fornitura di personale da parte di soggetti privi delle autorizzazioni di cui al Capo Primo (in particolare artt. 4-6) del D.lgs. n. 276/2003 o al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015). |
Distacco transnazionale irregolare. Maggiorazione delle sanzioni
Con riferimento alle violazioni in materia di distacco transnazionale, di cui all’art. 12 del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 136 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2016), l’aumento delle sanzioni si articola in due modalità.
In dettaglio, la maggiorazione del 20% apportata dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda:
- l’omessa comunicazione preventiva, che si attesta ora tra 180 euro e 600 euro (prima era compresa tra 150 euro e 500 euro);
- la mancata conservazione dei documenti (es. contratto di lavoro, prospetti paga che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro, documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni), che aumenta – rispettivamente, per l’importo minimo e massimo – a 600 euro ed a 3.600 euro (prima era compreso tra 500 euro e 3.000 euro);
Ulteriormente, la mancata nomina del referente è punita per un importo che può variare tra 2.400 euro e 7.200 euro (prima era compreso tra 2.000 e 6.000 euro).
NB! Il distacco transnazionale si configura nell'ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l'impresa con sede in altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato extraUE distacchi in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se quest'ultima appartiene allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario. |
Violazioni di orario, riposo e ferie. Maggiorazione delle sanzioni
La Legge di Bilancio 2019 ha inasprito del 20% anche le violazioni relative ad orario, riposo e ferie dei lavoratori, determinando un sistema sanzionatorio “a scaglioni”, in relazione alla gravità degli illeciti.
Vediamo i singoli casi:
- i datori di lavoro che non rispettano la durata massima dell’orario di lavoro, fissata in 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, potranno incorrere in una sanzione che va da 240 euro a 1.800 euro (prima andava da 200 euro a 1.500 euro), fermo restando che l’importo sarà ulteriormente maggiorato laddove la violazione sia riferita a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
- in caso di inosservanza delle disposizioni sui riposi settimanali, la sanzione andrà da 240 euro a 1.800 euro;
- in caso di violazione delle regole sui riposi giornalieri, la sanzione va da 120 euro a 360 euro;
- il mancato rispetto delle regole sulle ferie annuali, comporta una sanzione da 120 euro a 720 euro.
NB! La normativa che disciplina tali aspetti è il decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003). |
Sicurezza sul lavoro. Maggiorazione delle sanzioni
Le sanzioni per le violazioni delle regole a tutela del lavoratore in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) sono state aumentate – senza alcuna distinzione – del 10%.
NB! Volendo fare alcuni esempi, in caso di mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro potrà incorrere in una sanzione che parte da un minimo di 5.500 euro per arrivare ad un massimo di 16.500 euro. |
Raddoppio della maggiorazione delle sanzioni
Come anticipato, tutte le maggiorazioni appena illustrate raddoppiano se – nei tre anni precedenti – il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La finalità di quanto sopra, sostanzialmente, è di evitare la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
L’Ispettorato del Lavoro, sul punto, ha precisato che, ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
- “trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
- “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d. lgs. n. 81/2008.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
NB! Si fa presente che il raddoppio non si applica per illeciti amministrativi contestati, con conseguente pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. n. 329 del 30 nobembre 1981). Allo stesso modo, non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti. |
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