Antitrust. Contratto nullo, anche se precede l'accertamento della violazione
Pubblicato il 13 dicembre 2017
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La Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di un fideiussore, ha stabilito che il contratto di fideiussione stipulato tra esso ricorrente ed una Banca, può essere dichiarato nullo anche in forza di un dictum dell’Autorità di garanzia (Provvedimento della Banca d’Italia che ha dichiarato il contratto tipo adottato dall’Istituto di credito, parzialmente difforme alla disciplina antitrust), intervenuto successivamente alla stipula dell’accordo.
Sul punto la Corte Suprema ha chiarito che il consumatore finale (nella specie, il fideiussore), il quale subisce un danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione – sebbene non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione – l’azione di accertamento di nullità dell’intesa e di risarcimento del danno ex Legge n. 287/1990, art. 33; azione la cui cognizione è rimessa, in via esclusiva, alla competenza della Corte d’appello in unico grado di merito.
Orbene, nel caso de quo, il ricorrente ha per l’appunto portato in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello, l’esistenza di un danno “a valle” (in conseguenza del contratto oggetto del presente giudizio), per effetto di un’intesa vietata “a monte”; tenuto conto, da un lato, che difronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore acquirente finale del prodotto vede svilito il proprio diritto ad una scelta effettiva e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” altro non costituisce che lo sbocco dell’intesa vietata “a monte”, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti.
Per cui, nella specie – si legge nell'ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017 - la Corte territoriale ha errato nell’escludere radicalmente la richiesta giudiziale del consumatore (ossia la possibilità di accertare la nullità del contratto di fideiussione), solo perché detto contratto risulta anteriore all’esito dell’istruttoria per l’accertamento della violazione antitrust. Detto ragionamento risulta scorretto, in quanto istituisce una sorta di “illegittimo” potere di prescrizione – pregiudiziale rispetto ad ogni accertamento del giudice – da parte dell’autorità garante, rispetto ai comportamenti svolti in facto dai soggetti da essa vigilati, che non trova riscontro in nessuna previsione di legge, né nei principi regolatori della materia.
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