Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione
Pubblicato il 14 marzo 2017
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Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i datori di lavoro possono utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo se vi sono esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Tali impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le RSA/RSU.
Qualora in azienda non vi siano RSA/RSU o non si riesca a trovare l’accordo, gli impianti e gli strumenti in questione possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Stante quanto sopra sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro sono stati pubblicati, nella sezione “Modulistica”, i nuovi modelli da utilizzare per l’istanza all’ITL o all’INL di autorizzazione:
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all’installazione di impianti audiovisivi - (mod. INL 17);
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all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali (mod. INL 23);
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all’installazione di impianti di videosorveglianza (mod. INL 24);
oltre alla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (mod. INL 25).
- eDotto.com – Edicola del 10 febbraio 2017 – Videosorveglianza e lavoro domestico – Schiavone
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