Viaggio impedito da improvvisa malattia? Pacchetto turistico rimborsato

Pubblicato il



Viaggio impedito da improvvisa malattia? Pacchetto turistico rimborsato

E’ stata definitivamente accolta la domanda avanzata da una coppia al fine di vedersi restituire la somma pagata per l’acquisto di un pacchetto turistico "all inclusive" dopo che i due avevano dovuto rinunciare alla partenza a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpito uno dei partner.

La Cassazione, con sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018, ha confermato la decisione di merito che aveva dato ragione agli attori, respingendo le specifiche doglianze avanzate dall’operatore turistico ricorrente.

Causa del contratto inattuabile per gravissimo impedimento

Secondo la Suprema corte, in primo luogo, i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1463 e 1345 c.c, inquadrando la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.

In particolare, è stato ribadito quanto già rimarcato, sul tema, in sede di legittimità, ovvero che "la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra"

Il Tribunale, nella specie, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all'acquisto del pacchetto turistico, aveva dato forma al concetto di "causa concreta del contratto" attinente all'aspetto della funzione economico - sociale del negozio giuridico posto in essere.

Lo stesso organo giudicante, ossia, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, aveva correttamente applicato il principio sopra enunciato.

Mancanza di polizza assicurativa: ininfluente

Per finire, i giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che nemmeno la mancata stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa, volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame, avrebbe spostato i termini della decisione.

Tale possibilità, infatti, all'epoca in cui venne acquistato il pacchetto turistico costituiva una mera facoltà sia per il cliente che per l'operatore turistico, con la conseguenza che questa circostanza non incideva, dunque, sulla valutazione dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione, secondo quanto sinora argomentato.

La recente Direttiva 2015/2302 sui pacchetti turistici – ha, in definitiva, ricordato la Corte di cassazione - è stata recentemente recepita ma non è ancora in vigore nel nostro ordinamento.

All'epoca della controversia prevaleva, dunque, la disciplina correttamente applicata dal Tribunale, la cui interpretazione doveva tenere conto sia del rischio generale connaturato all'attività imprenditoriale del tour operator sia del dovere di solidarietà sociale universalmente applicabile.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito