Versamento Tefa distinto dalla Tari. Dalle Entrate i codici tributo
Pubblicato il 20 gennaio 2021
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Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), per l’annualità 2021 e successive, deve essere versato dai contribuenti distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tari.
Per tale motivo la risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate istituisce i necessari codici tributo.
Infatti, la disciplina per il Tefa, con riguardo agli anni di imposta fino al 2020, prevedeva che i versamenti della stessa fossero eseguiti cumulativamente alla Tari, utilizzando i codici tributo relativi a quest’ultima, senza distinguere la parte relativa al Tefa.
Ma, come detto, dal 2021 il versamento dei due tributi va distinto.
Al fine di eseguire il pagamento del Tefa, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento del Tefa, da inserire nei modelli F24 e F24 “enti pubblici”:
- “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
- “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;
- “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.
Nella risoluzione vengono fornite le indicazioni per esporre i detti codici nei modelli F24 e F24 “enti pubblici”.
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