Versamenti sospesi, il 50% è rateizzabile in due anni
Pubblicato il 03 settembre 2020
Condividi l'articolo:
Con la pubblicazione del decreto Legge n. 104/2020 (cd. “decreto Agosto”), sono entrate in vigore ulteriori misure dirette a contrastare l’emergenza da covid-19. Tra le misure adottate, assume particolare rilevanza la possibilità di beneficiare di un’ulteriore “rateizzazione” per i versamenti già sospesi dai precedenti decreti emergenziali “Cura Italia” e “Rilancio”. La nuova norma introduce, in particolare, la possibilità che gli importi “sospesi” possano essere versati: a) per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dallo stesso 16 settembre; b) per il restante 50%, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Il “Decreto Agosto”, poi, differisce al 15 ottobre il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno nuovamente operativi.
Più tempo anche per le rate. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: