Verifiche fiscali in trenta giorni lavorativi consecutivi

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Con la sentenza n. 463/12/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, ha confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano dichiarato la nullità di un avviso di accertamento emesso sulla base di un Pvc e con cui era stata contestata ad una società la mancata inerenza di alcuni costi, rilevanti ai fini di Ires, Irap e Iva.

I giudici regionali hanno condiviso, su tutta la linea, le doglianze avanzate dalla società contribuente la quale, già in primo grado, aveva eccepito che il Fisco avesse operato una violazione dei termini per il completamento delle verifiche fiscali; in particolare, il previsto termine di “trenta giorni lavorativi” era stato inteso non in riferimento a giorni lavorativi “consecutivi” bensì come di trenta giorni di “effettiva presenza”.

Altra doglianza aveva riguardato la mancata motivazione dell’atto impositivo e, specificamente, la mancata valutazione delle memorie difensive presentate dalla società a seguito della notifica del processo verbale.

Infine, era da considerare illegittima la rilevata estensione dell’attività di verifica, originariamente “autorizzata” solo per un controllo in tema di Iva, anche con riferimento ad imposte diverse quali l’Ires e l’Irap.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Stop alla verifica senza garanzie - Boccalatte

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