Verifiche del Minlavoro sull’attività dei Ced

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Nell'individuare l'ambito delle verifiche degli ispettori del lavoro, il ministero del Lavoro richiama nuovamente, con circolare n. 17 dell'11 aprile, l'attenzione sul fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio della professione di consulente del lavoro. Ad essere sotto osservazione sono i Ced, la cui attività deve essere esecutiva e strumentale. Richiami alla giurisprudenza penale per quanto riguarda il reato di esercizio abusivo di una professione.


La spinosa questione delle competenze tra Consulenti del lavoro e centri di elaborazione dati è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza e dal ministero del Lavoro per cercare di dare certezza e puntualizzare i confini delle due attività.


In data 11 aprile 2013, con la circolare n. 17 il minlavoro richiama l'attenzione del personale ispettivo, in sede di controllo, sulla sottile linea di demarcazione che connota un'attività rispetto all'altra, ponendo l'accento sui casi che possono dar luogo ad esercizio abusivo della professione.


CDL


La legge n. 12/1979, istitutiva dell'ordine dei consulenti del lavoro, sancisce che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, devono essere assunti da coloro che risultano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché dagli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.


CED


L'articolo 1, comma 5, della stessa legge specifica che le imprese artigiane e le piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati, quando si tratta di svolgere delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; i Ced, però, devono essere sempre assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla legge 12/1979, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria.


I LIMITI ALL'ATTIVITÀ DEI CED


Come già accennato, in questi anni più volte è stato necessario sia con sentenze - di diritto civile, penale ed amministrativo - che con documenti di prassi del ministero del Lavoro, definire e fissare gli ambiti di operatività delle due attività anche per prevenire ripetuti fenomeni di abusivismo nell'esercizio di professioni.


Tra le varie note ministeriali, la lettera circolare n. 13649 del 2007 e la nota n.7857 del 2010 delineano la sfera di competenza del professionista Consulente del lavoro e dei Centri di elaborazione dati.


Al Consulente del lavoro compete
:


-> lo svolgimento delle attività prodromiche di carattere valutativo riguardanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali:

- il contratto collettivo applicabile,

- l'inquadramento del lavoratore,

- le procedure di calcolo per l'applicazione dello straordinario, dei congedi parentali, dei riposi, dei permessi, degli assegni familiari, delle ritenute previdenziali e fiscali,

- l'invio della comunicazione obbligatoria,

- l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o Uniemens e ComUnica).


Per quanto riguarda i Ced, essi sono abilitati ad
effettuare "esclusivamente":

- attività esecutive (data entry) e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi,

- attività strumentali quali la raccolta, la lettura, la trasposizione dei dati indicati nei libri paga e l'aggiornamento dei relativi programmi informatici,

- attività accessorie ossia operazioni secondarie come la consegna del cedolino paga e della documentazione riguardante gli adempimenti ricorrenti nonché l'archiviazione dei dati raccolti.


Non devono in alcun modo soffermarsi su attività di tipo valutativo ed interpretativo
.


Esplicitamente il ministero conferma che i Ced n
on risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica, attività riservata ai professionisti qualificati.


CONCETTO DI ASSISTENZA DEL CDL AL CED


La legge n. 12/1979 consente alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, anche in forma cooperativa, di ricorrere ai Ced quando si tratta di svolgere preparazioni di calcolo e stampa o per l'esecuzione di attività strumentali ed accessorie. Ma, nello svolgere tali attività, i Ced devono essere assistiti dai soggetti iscritti agli albi ex Legge 12/1979.


La prassi ministeriale ha evidenziato che per assistenza del consulente al Ced deve intendersi l'attività relativa all'impostazione del prospetto paga inerenti gli aspetti lavoristici, fiscali e previdenziali, spettando ai Ced l'imputazione dei dati ed il calcolo nonché stampa dei cedolini paga.


Sul concetto di affidamento ai soli soggetti qualificati dell'attività propriamente consultiva, si innesta il discorso ampiamente ed a lungo dibattuto sull'esercizio di professioni abusive che recentemente ha catturato l'attenzione dei giudici della sezione penale della Corte di cassazione.


In primo luogo la sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013 afferma che, nell'ambito della riconosciuta facoltà di affidamento dell'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza a servizi costituiti dalle associazioni delle suddette imprese, deve essere condannato l'uso di delegare a terzi le medesime attività. Nella causa trattata, un'associazione di piccole imprese aveva delegato la titolare di un Ced, nel quale l’associazione aveva una partecipazione al capitale sociale, ad elaborare le paghe dei lavoratori. Ravvisati gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione, la cassazione ha condannato la titolare del Ced.


Il che sta a significare che la fede pubblica deve essere realmente tutelata in quanto il cittadino deve essere garantito sull'esecuzione di determinate attività da parte di professionisti competenti.


La circolare n. 17/2013 riporta, segnalandolo agli ispettori che effettuano i controlli, il principio di diritto espresso nella sentenza n. 9725 secondo cui sussiste il reato di esercizio abusivo di una professione:


nel momento in cui i servizi e gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale sono curati, non da dipendenti di un'associazione di categoria ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria.


- Legge 11 gennaio 1979, n. 12

- Lettera Circolare Ministero del Lavoro 23 ottobre 2007, n. 13649

- Nota Ministero del Lavoro 29 aprile 2010, n. 7857

- Sentenza Corte di cassazione 21 febbraio 2013, n. 9725

- Circolare Ministero del Lavoro 11 aprile 2013, n. 17

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