Verifiche del Minlavoro sull’attività dei Ced
Pubblicato il 18 aprile 2013
Condividi l'articolo:
Nell'individuare l'ambito delle verifiche degli ispettori del lavoro, il ministero del Lavoro richiama nuovamente, con circolare n. 17 dell'11 aprile, l'attenzione sul fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio della professione di consulente del lavoro. Ad essere sotto osservazione sono i Ced, la cui attività deve essere esecutiva e strumentale. Richiami alla giurisprudenza penale per quanto riguarda il reato di esercizio abusivo di una professione.
La spinosa
questione delle competenze tra Consulenti del lavoro e centri di
elaborazione
dati è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza e dal ministero
del Lavoro
per cercare di dare certezza e puntualizzare i confini delle due
attività.
In data 11
aprile 2013, con la circolare n. 17 il minlavoro richiama l'attenzione
del
personale ispettivo, in sede di controllo, sulla sottile linea di
demarcazione
che connota un'attività rispetto all'altra, ponendo l'accento sui casi
che
possono dar luogo ad esercizio abusivo della
professione.
CDL
La legge
n. 12/1979, istitutiva dell'ordine dei consulenti del lavoro, sancisce
che tutti gli adempimenti in materia di
lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono
curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri
dipendenti,
devono essere assunti da coloro che risultano
iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché dagli
iscritti negli
albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti,
dei
ragionieri e periti commerciali.
CED
L'articolo
1, comma 5, della stessa legge specifica che le imprese artigiane e le
piccole
imprese, anche in forma cooperativa, possono avvalersi
anche di centri di elaborazione dati, quando si tratta di
svolgere delle operazioni di calcolo e stampa relative agli
adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti;
i Ced, però, devono essere sempre
assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui
alla legge
12/1979, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria.
I
LIMITI ALL'ATTIVITÀ DEI CED
Come già
accennato, in questi anni più volte è stato necessario sia con sentenze
- di
diritto civile, penale ed amministrativo - che con documenti di prassi
del
ministero del Lavoro, definire e fissare
gli ambiti di operatività delle due attività anche per
prevenire ripetuti
fenomeni di abusivismo nell'esercizio di professioni.
Tra le
varie note ministeriali, la lettera circolare n. 13649 del 2007 e la
nota n.7857 del 2010 delineano la sfera di competenza del professionista
Consulente
del lavoro e dei Centri di elaborazione dati.
Al
Consulente del lavoro compete:
-> lo
svolgimento delle attività prodromiche di carattere valutativo
riguardanti
precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali:
- il contratto collettivo applicabile,
- l'inquadramento del lavoratore,
- le procedure di calcolo per l'applicazione dello straordinario, dei congedi parentali, dei riposi, dei permessi, degli assegni familiari, delle ritenute previdenziali e fiscali,
- l'invio della comunicazione obbligatoria,
- l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o Uniemens e ComUnica).
Per quanto
riguarda i Ced,
essi sono abilitati ad effettuare
"esclusivamente":
- attività esecutive (data entry) e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi,
- attività strumentali quali la raccolta, la lettura, la trasposizione dei dati indicati nei libri paga e l'aggiornamento dei relativi programmi informatici,
- attività accessorie ossia operazioni secondarie come la consegna del cedolino paga e della documentazione riguardante gli adempimenti ricorrenti nonché l'archiviazione dei dati raccolti.
Non
devono in alcun modo soffermarsi su attività di tipo valutativo ed
interpretativo.
Esplicitamente
il ministero conferma che i Ced
non
risultano abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via
informatica, attività riservata ai professionisti qualificati.
CONCETTO
DI ASSISTENZA DEL CDL AL CED
La
legge n. 12/1979 consente alle imprese artigiane ed alle piccole
imprese, anche
in forma cooperativa, di ricorrere ai Ced quando si tratta di svolgere
preparazioni di calcolo e stampa o per l'esecuzione di attività
strumentali ed
accessorie. Ma, nello svolgere tali attività, i Ced devono essere
assistiti dai
soggetti iscritti agli albi ex Legge 12/1979.
La
prassi ministeriale ha evidenziato che per
assistenza del consulente al Ced deve intendersi l'attività relativa
all'impostazione del prospetto paga inerenti gli aspetti lavoristici,
fiscali e
previdenziali, spettando ai Ced l'imputazione dei dati ed il calcolo
nonché
stampa dei cedolini paga.
Sul
concetto di affidamento ai soli soggetti qualificati dell'attività
propriamente
consultiva, si innesta il discorso ampiamente ed a lungo dibattuto
sull'esercizio di professioni abusive che recentemente ha catturato
l'attenzione dei giudici della sezione penale della Corte di cassazione.
In
primo luogo la sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013 afferma che,
nell'ambito
della riconosciuta facoltà di affidamento dell'esecuzione degli
adempimenti in
materia di lavoro e previdenza a servizi costituiti dalle associazioni
delle
suddette imprese, deve essere condannato l'uso
di delegare a terzi le medesime attività. Nella causa
trattata,
un'associazione di piccole imprese aveva delegato la titolare di un
Ced, nel
quale l’associazione aveva una partecipazione al capitale sociale, ad
elaborare
le paghe dei lavoratori. Ravvisati gli estremi del reato di esercizio
abusivo
di una professione, la cassazione ha condannato la titolare del Ced.
Il
che sta a significare che la fede pubblica deve essere realmente
tutelata in
quanto il cittadino deve essere
garantito sull'esecuzione di determinate attività da parte di
professionisti
competenti.
La
circolare n. 17/2013 riporta, segnalandolo agli ispettori che
effettuano i
controlli, il
principio di
diritto espresso nella sentenza n. 9725 secondo cui
sussiste il reato di
esercizio abusivo di una professione:
nel
momento in cui i
servizi e gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza
sociale sono curati, non da dipendenti di un'associazione
di categoria
ma da
un soggetto privo
del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto
al relativo
albo professionale che sia socio di una società solo partecipata da una
di
quelle associazioni di categoria.
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 - Lettera Circolare Ministero del Lavoro 23 ottobre 2007, n. 13649 - Nota Ministero del Lavoro 29 aprile 2010, n. 7857 - Sentenza Corte di cassazione 21 febbraio 2013, n. 9725 - Circolare Ministero del Lavoro 11 aprile 2013, n. 17 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: