Verifiche con adesione blindate

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La Cassazione, con la sentenza n. 10086 del 30 aprile scorso, nell’accogliere un ricorso delle Entrate ha confermato l’intoccabilità dell’accertamento con adesione. Pertanto, se l’istanza ha avuto buon esito ed è stato fissato l’importo dovuto, il reddito concordato con il Fisco non è impugnabile da parte del contribuente e non può essere modificato o integrato dall’Ufficio. I giudici spiegano come sia la stessa legge ad escludere la possibilità di impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia solo a garanzia del Fisco fino a quando non sia perfezionata la procedura, quindi non sia stata interamente eseguita l’obbligazione derivata dal concordato.
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  • ItaliaOggi, p. 27 – Verifiche con adesione blindate - Alberici

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