Verifica delle ferie godute per accedere alle agevolazioni contributive
Pubblicato il 03 dicembre 2020
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Come noto, l'art. 10, Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, prevede che il prestatore di lavoro subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane da godere per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La correlazione con il godimento delle agevolazioni contributive avviene per opera dell'art. 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nonché agli altri obblighi di legge.
Tra questi ultimi rientra, appunto, il godimento del periodo feriale espressamente riconosciuto dalla norma.
In particolare, il mancato godimento del predetto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore dipendente, ancorché senza effetti sulla regolarità contributiva dell'impresa stricto sensu intesa, preclude l'accesso alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, comma 1175, nella parte in cui l'impresa deve rispettare gli altri obblighi di legge.
Altresì, come precisato dalla Circolare INL 18 luglio 2017, n. 3, a differenza della mancata regolarità contributiva che incide direttamente sull'intera compagine aziendale, le violazioni di legge o di contratto - non aventi riflessi sulla posizione contributiva - assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui la violazione si sia protratta.
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