Venti di crisi sugli acconti
Pubblicato il 14 ottobre 2008
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Chiedono ai professionisti il ricalcolo dell’acconto d’imposta per tentare la via della previsione di un reddito 2008 inferiore al reddito 2007, preferendo al versamento oggi la “eventuale” multa domani (una sanzione pari al 30% dell’omesso importo, ex art. 13 del Dlgs n. 471/97). I contribuenti sono cioè alle prese col vento della crisi e con i comportamenti da adottare nel criterio di calcolo in vista della seconda rata dell’acconto d’imposta 2008, in scadenza il 1° dicembre prossimo. L’autoriduzione dell’acconto può trovare motivazioni in presunte contrazioni di reddito, nelle nuove regole fiscali in tema di reddito di impresa o in operazioni straordinarie che hanno provocato spostamenti della base imponibile. Il momento di efficacia delle possibili variazioni appena descritte assume particolare rilievo ai fini dell’opportunità di riponderare l’acconto: solo i trasferimenti cui è conseguita una modifica della compagine sociale, con ingresso di nuovi soci, hanno efficacia già dall’anno in cui sono avvenuti. I mutamenti che riguardano le quote di partecipazione agli utili, ferma restando la compagine sociale, dispiegano invece effetti solo dall’anno, di conseguenza possono utilmente autoridurre l’acconto quanti entro il 31 dicembre 2008 trasferiranno la quota ai neo soci, con l’avvertenza che il reddito va imputato a coloro che siano soci a fine anno, indipendentemente dalla data di acquisizione.
Ulteriore elemento capace di condurre alla revisione dell’acconto d’imposta 2008 è costituito dalla presenza della detrazione 55 o 36%, a seguito di interventi di ristrutturazione effettuati nell’anno in corso. O dal caso in cui la detrazione del 36% venga ereditata, per il subentro nel diritto dell’erede, che conserva la detenzione dell’immobile.
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