Vendor loan e strumenti finanziati convertibili, deducibili le perdite
Pubblicato il 10 ottobre 2018
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Il corretto trattamento fiscale da riservare alle perdite subite, a causa dell’assoggettamento della società debitrice\emittente a una procedura concorsuale (concordato preventivo), su un contratto di vendor loan e su strumenti finanziati convertibili in azioni è al centro della risposta n. 29 dell’8 ottobre 2018 dell'Agenzia delle entrate.
Il caso: una società ha stipulato un contratto di vendor loan e ha sottoscritto degli strumenti finanziari convertibili in azioni con un’emittente assoggettata a concordato preventivo nel 2017.
Vendor loan, riveste la natura di credito
L'Agenzia:
- ricorda che il vendor loan è un contratto di finanziamento non cartolarizzato, che presenta le caratteristiche tipiche di un prestito subordinato, e, pertanto, soggiace, sin dalla sua sottoscrizione, alla disciplina fiscale dei crediti;
- spiega che è dirimente stabilire se il vendor loan e gli strumenti finanziari convertibili del caso presentino caratteristiche tali da poter essere assimilati a strumenti finanziari similari alle azioni, secondo la disciplina dettata dal Tuir (articolo 44, comma 2, lettera a);
- ribadisce che “il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente” (circolare n. 26/E/2013).
Ne consegue che, nel caso esaminato: per presunzione legale, la perdita derivante dalla stipula del vendor loan (quota capitale e interessi maturati e non incassati) è deducibile in tale periodo di imposta ex art. 101 comma 5 del Tuir.
Non rileva, dunque, che i relativi componenti negativi di reddito siano transitati in bilancio nel corso di esercizi precedenti.
Strumenti finanziari convertibili
In merito alla perdita relativa alla quota capitale degli strumenti finanziari convertibili, trattandosi nel caso esaminato di titoli diversi dagli strumenti finanziari similari alle azioni (che costituiscono immobilizzazioni finanziarie), per l'agenzia le relative svalutazioni avrebbero dovuto rilevare fiscalmente nei periodi d’imposta in cui sono state operate in bilancio.
Pertanto, tale perdita non è deducibile in quanto i titoli in questione non rivestono la natura fiscale di crediti.
Inoltre, in merito alla perdita relativa agli interessi capitalizzati, la stessa concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta di chiusura del concordato preventivo.
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