Vendita d’immobili, il classamento è d’ufficio
Autore: eDotto
Pubblicato il 03 novembre 2008
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La Ctr Puglia, sentenza n. 310-22-08, sezione 22, ha fornito un ulteriore chiave di lettura circa la corretta gestione della procedura introdotta dall’articolo 12 della legge 154/88. Secondo i giudici regionali, infatti, anche in presenza di una esplicita richiesta di valutazione automatica da parte del contribuente, in seno ad un’operazione di cessione immobiliare, l’Ufficio è tenuto a specificare i valori di classamento proposti per l’immobile oggetto di cessione, anche se attraverso l’avviso di liquidazione. Il caso in esame riguarda la cessione di un immobile da parte di un contribuente che risultava privo di rendita catastale. Nell’ambito del contratto di compravendita, le parti dichiarano di volersi avvalere del sistema di valutazione automatica previsto dal citato articolo 12, volto a facilitare i rapporti fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, che proprio per evitare l’insorgere di un notevole contenzioso in materia di atti sottoposti a valutazione da parte degli uffici finanziari, prevede un parametro di riferimento valutativo automatico (art. 52 Tuir). In tal modo, viene chiesto al contribuente di determinare la base imponibile per le diverse imposte indirette che interesano la cessione, in funzione della rendita catastale che sarà attribuita dall’agenzia del Territorio, con il pagamento dell’eventuale maggiore imposta dovuta, senza sanzioni, in un momento successivo all’atto di compravendita stessa. La questione controversa verte attorno alla necessità di far precedere la liquidazione della nuova imposta da uno specifico avviso di accertamento contenente i dati del classamento catastale. Il contribuente, infatti, riteneva necessario l’atto di accertamento, al contrario dell’Ufficio che, invece, riteneva sufficiente l’avviso di liquidazione. La Commissione regionale ha ritenuto opportuno avallare la tesi del contribuente, dal momento che nell’avviso di liquidazione notificato dall’Ufficio non vi è traccia dei dati di classamento, ma solo della maggiore imposta pretesa dall’Erario. In questo modo, anche secondo i giudici regionali, verrebbe limitato il diritto di informazione e di difesa del contribuente.
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