Vendite a distanza senza obbligo di certificazione dei corrispettivi
Pubblicato il 23 gennaio 2019
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Le cessioni a distanza, ossia senza la presenza fisica e simultanea di venditore e consumatore, sono equiparabili al commercio elettronico indiretto e, dunque, sono esentate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Questa l’estrema sintesi della risposta n. 9/2019, che l’Agenzia delle Entrate ha reso ad una società, che essendo dotata di molteplici canali di vendita, privi di registratori di cassa “fiscalizzati”, voleva conoscere le corrette modalità di certificazione delle cessione dei propri prodotti.
Cessioni a distanza con molteplici canali di vendita
In particolare, la società evidenzia che per le vendite dirette al pubblico viene rilasciata fattura oppure i corrispettivi telematici, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica degli stessi di cui al Dlgs 127/2015.
L'istante, però, richiede all’Amministrazione finanziaria chiarimenti sul corretto comportamento da tenere, con riferimento ai diversi canali di vendita a sua disposizione (apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio fisso, vendita a distanza e vending machine), per la trasmissione telematica dei corrispettivi, a seguito dell’avvenuta abrogazione delle disposizioni della Finanziaria 2005, che consentivano alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente alle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articolo 1, commi da 429 a 432, legge 311/2004).
Cessioni a distanza, corrette modalità di certificazione
L’Agenzia nella sua risposta n. 9/2019 analizza il mutato quadro normativo di riferimento ed evidenzia come le disposizioni richiamate dall’istante siano state abrogate dal citato Dlgs n. 127/2015.
Inoltre, la successiva Legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto che, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l’opzione per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018.
Dal 2019, infine, le uniche modalità di certificazione dei corrispettivi sono quelle di rilascio di scontrini o ricevute fiscali oppure di trasmissione dei corrispettivi giornalieri utilizzando i registratori telematici.
La memorizzazione e la trasmissione devono avvenire, quindi, unicamente attraverso “strumenti tecnologici” in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia mediante l’uso del “registratore telematico”, le cui regole sono state fissate con il provvedimento agenziale n. 182017 del 2016.
Tali strumenti tecnologici sono in grado di memorizzare in modo permanente e immutabile, elaborare e inviare le informazioni, garantendone l’inalterabilità e la sicurezza.
Nel caso dell’istante, poi, si utilizzano anche Server-RT collocati per ciascun punto vendita in un unico idoneo locale centralizzato, al fine di assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica.
Alla luce di quanto detto, quindi, secondo l’Agenzia se le vendite a distanza vere e proprie – ossia (…) quelle ‘senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso’ - non costituiscono, come sembrerebbe nel caso rappresentato, cessioni da/verso soggetti comunitari, sono esentate dagli obblighi di certificazione.
Tuttavia, l’invio quotidiano dei dati in questione rappresenta un autonomo obbligo, la cui violazione è specificamente sanzionata (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015).
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