Veicoli da San Marino e Vaticano: verifiche in assenza di Iva
Pubblicato il 17 luglio 2024
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L’Agenzia delle entrate fissa i criteri e i termini per i controlli necessari prima dell'immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e dalla Città del Vaticano. Questi controlli sono obbligatori nei casi in cui non è richiesto il pagamento dell'IVA tramite il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).
Va segnalato che le relazioni commerciali tra Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che non fanno parte dell'Unione Europea, sono improntate su procedure fiscali semplificate, specialmente per il versamento dell'IVA sui beni importati.
In generale, viene adottato il metodo del "reverse charge", come delineato nel comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, negli ultimi anni sono emerse problematiche legate all'uso scorretto e fraudolento di queste semplificazioni, particolarmente nel commercio di autoveicoli.
Si è notata una tendenza a fornire false attestazioni di introduzione di veicoli da San Marino, che in realtà provengono dall'Unione Europea, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA. Questo comportamento fraudolento ha facilitato l'elusione dei controlli fiscali esistenti, che normalmente richiedono il pagamento anticipato dell'IVA attraverso il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi", per gli acquisti di veicoli tra membri dell'UE.
Controlli su veicoli introdotti da San Marino e Città del Vaticano
A regolare i controlli in materia è intervenuto il provvedimento prot. 296689 del 16 luglio 2024, a seguito delle disposizioni di cui al comma 93, articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1, DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito.
Infatti la legge di bilancio 2024 prevede che per l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, anche nuovi, provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano, la domanda deve includere una copia del modulo F24 utilizzato per il pagamento unificato di tasse, contributi e altre somme.
Questo modulo deve indicare per ogni veicolo:
- il numero di telaio,
- l'importo dell'IVA pagata durante la prima vendita interna.
In pratica, questa normativa ha esteso ai veicoli provenienti da questi stati non appartenenti all'UE gli obblighi di pagamento e i relativi controlli antifrode già applicati ai veicoli di origine europea.
Esclusioni dal versamento Iva
Ai sensi del comma 9, articolo 1, DL n. 262/2006, non è necessario effettuare il versamento dell'IVA tramite il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi" per certi tipi di transazioni di autoveicoli e motoveicoli. Queste riguardano:
- acquisti di autoveicoli e motoveicoli, realizzati da imprese, artisti o professionisti, che provengono dalla Repubblica di San Marino, per i quali è stata rilasciata una fattura che include l'IVA, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021;
- acquisti di autoveicoli e motoveicoli da San Marino e dalla Città del Vaticano, realizzati da imprese, artisti o professionisti, destinati all'uso come beni strumentali nell'esercizio delle loro attività;
- acquisti a titolo oneroso di autoveicoli e motoveicoli nuovi, provenienti da San Marino, effettuati da soggetti privati presso imprese, artisti o professionisti, con fatturazione che include l'IVA.
- introduzione nel territorio nazionale di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, effettuata da soggetti al di fuori di attività di impresa o professionale.
Procedura per esclusione F24
Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione dal versamento dell'IVA mediante il modulo "F24 Versamenti con elementi identificativi", nonché per la validazione di versamenti di imposta insufficienti ovvero incongruenti e di versamenti di imposta effettuati con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota I.V.A. agevolata qualora l’intestatario del veicolo sia portatore di handicap, è necessario inviare una richiesta formale alla direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa.
A questa richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- originale della carta di circolazione del veicolo:
- dati relativi al titolo di acquisto o alla fattura del veicolo.
In aggiunta, si devono includere dichiarazioni dettagliate che corrispondano ai casi specifici citati nel provvedimento 296689/2024, fornendo una descrizione precisa di ogni circostanza.
La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” avviene nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, esteso di altri 30 giorni qualora siano necessari riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo.
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